mercoledì 23 maggio 2012

conosciamo meglio la NUDA PROPRIETA'



Esiste un modo poco conosciuto che permette di effettuare interessanti acquisti immobiliari. Si tratta della vendita della'nuda proprietà' di un appartamento che consente al venditore di mantenere l'usufrutto dell'abitazione.

Chi potrebbe essere interessato a questo particolare tipo di operazione immobiliare?
Il venditore potrebbe essere individuato in una coppia di persone anziane, senza eredi, che alla loro morte, se non hanno disposto diversamente attraverso un testamento, vedrebbero i loro beni incamerati dallo Stato. Dalla vendita dell'immobile la nostra coppia "campione" potrebbe ricavare i mezzi finanziari per poter vivere più serenamente senza, però, dover rinunciare ad abitare la propria casa.

L'acquirente potrebbe essere un padre, di media età, che acquista la 'nuda proprietà' dell'immobile con lo scopo di adibirlo in un secondo tempo, cioè alla morte del venditore, ad abitazione del figlio. L'acquirente, inoltre, può essere il tradizionale investitore che, non volendo alimentare i propri redditi qualora affittasse l'unità immobiliare e non avendo la necessità, in tempi massimi predeterminati, di usare l'immobile e, comunque, volendo risparmiarsi i grattacapi di un contratto di locazione (evitando, così, oneri fiscali o spese di manutenzione ordinaria), sottoscrive questa specie di "scommessa finanziaria" che, tanto sarà più interessante, quanto sarà breve, in termini pratici, la durata del diritto di "usufrutto".

A prima vista, il meccanismo della compravendita della "nuda proprietà" di un immobile può sembrare semplice, invece necessita di un attento esame per evitare sgradite sorprese sia al venditore che all'acquirente. A tale scopo, abbiamo predisposto una breve guida pratica attraverso il meccanismo della domanda e della risposta.

A chi si devono rivolgere i proprietari immobiliari che intendono vendere la 'nuda proprietà' dei loro appartamenti o l'investitore che vuole indirizzare i suoi mezzi finanziari verso questo particolare segmento del mercato immobiliare residenziale?

L'indicazione classica è quella di contattare un agente immobiliare. La compravendita della 'nuda proprietà'di un immobile è un'operazione particolarmente delicata che richiede da parte dell'operatore immobiliare tutta una serie di conoscenze sia di carattere giuridico che fiscale per garantire agli interessati la conclusione di una trattativa "trasparente". Evitare, quindi, il Fai-da-te.

Come si giunge alla determinazione del prezzo della "nuda proprietà" di un immobile?


Nella formazione del prezzo di cessione della 'nuda proprietà' di un'unità immobiliare incidono tutta una serie di fattori che vanno dall'età del venditore, al numero di persone che si riservano il diritto di "usufrutto", per finire ai classici indicatori per la determinazione delle quotazioni immobiliari (stato di conservazione dell'immobile, sua ubicazione, ecc.ecc).

In concreto, a quanto può arrivare lo "sconto" per l'acquirente?

Difficile fornire precise indicazioni. Determinante è l'età del venditore (più elevata sarà la sua età e minore risulterà lo "sconto" per l'acquirente) e il numero di persone che si riservano il diritto di abitazione (due persone avranno uno "sconto" "superiore" rispetto a una).

Chi deve pagare le spese di manutenzione dell'immobile?

Le spese di manutenzione "ordinaria" sono a carico dell'usufruttuario, mentre quelle "straordinarie" sono di competenza del "nudo" proprietario

Chi partecipa alle assemblee condominiali: il "nudo" proprietario o l'usufruttuario?

L'usufruttuario esercita il diritto di voto quando, nell'assemblea condominiale, si discutono affari che riguardano l'ordinaria amministrazione ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.


Se l'usufruttuario non paga le spese condominiali di sua competenza, l'amministratore condominiale può presentare il "conto" al "nudo" proprietario?

No. In linea di principio va rilevato che il "nudo" proprietario non può intervenire, in sede di voto, quando l'assemblea condominiale affronta argomenti collegati alla manutenzione "ordinaria". Pertanto, qualora l'usufruttuario risulti moroso, l'amministratore condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce l'articolo 2810 del codice civile, può essere ipotecato.


Come si calcola il valore del "diritto di usufrutto" e della "nuda" proprietà dell'immobile?

Questi valori variano in funzione dell'età dei beneficiari e si determina applicando la tabella che pubblichiamo qui di fianco. (LA REPUBBLICA)


Il prospetto
dei coefficienti



Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita (interesse del 5 per cento)

Età del beneficiario (anni compiuti)
Coefficiente

da 0 a 20
19
da 21 a 30
18
da 31 a 40
17
da 41 a 45
16
da 41 a 45
16
da 46 a 50
15
da 51 a 53
14
da 54 a 56
13
da 57 a 60
12
da 61 a 63
11
da 64 a 66
10
da 67 a 69
9
da 70 a 72
8
da 73 a 75
7
da 76 a 78
6
da 79 a 82
5
da 83 a 86
4
da 87 a 92
3
da 93 a 99
2

Nessun commento:

Posta un commento