venerdì 30 novembre 2012

Vivere in mansarda


La mansarda consiste in un locale ricavato nel sottotetto all'ultimo piano di un fabbricato.
Il termine mansarda deriva dal nome dell'architetto francese Francois Mansart che nel 1600 sperimento' per primo la funzionalita' di questo ambiente.

La peculiarita' della mansarda e' la pendenza del tetto, che rende gli ambienti alti e confortevoli in corrispondenza del colmo mentre si abbassano man mano che ci si avvicina alla gronda.

Solitamente si considerano abitabili solo quei vani che hanno un'altezza media di 2,70 metri, mentre il resto viene accatastato come sottotetto o ripostiglio, ma in realtà una buona progettazione degli spazi e un attento arredamento su misura può permettere di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione.
Quella che dunque per molti è vista come una difficoltà e un vincolo, ovvero la necessità di un arredamento che si adatti alla pendenza del tetto, in realtà può rappresentare un'ottima opportunità per creare soluzioni originali ed affascinanti, dove l'architetto può sbizzarrirsi con idee ricche di inventiva e fantasia.
Le caratteristiche tipiche della mansarda che la rendono uno spazio architettonico particolarmente unico e scenografico solitamente sono le travi a vista sul soffitto, il panorama che se ne gode essendo all'ultimo piano e la luce naturale che giunge da diversi punti quali lucernari, abbaini e finestre.

Innanzitutto in ogni stanza è importante valutare al meglio la disposizione dei mobili in base alle altezze.
In soggiorno dovremo collocare la zona pranzo nel punto più alto, in modo da poterci comodamente girare intorno stando in piedi, mentre per la zona relax del divano sarà sufficiente un'altezza minore poiché vi si sta sempre seduti, per poi sfruttare i punti più bassi con librerie e mobili contenitori realizzati su misura.
In cucina posizioneremo le basi dei mobili nei punti più bassi, facendo sempre comunque attenzione a raggiungere un'altezza di almeno 2 metri là dove si sta in piedi a lavorare.
In camera da letto potremo posizionare la testata del letto anche in zone piuttosto basse, a patto che si abbia un'altezza comoda di almeno 1,80 metri nel punto in cui ci si alza in piedi.
Per guardaroba e armadi potremo sfruttare qualsiasi nicchia e pendenza del tetto utilizzando mobili e ante realizzate su misura.
Nella cameretta dei bambini ci sarà tanto spazio utile per i loro giochi e le loro attività là dove non battono ancora la testa; dove invece il soffitto è molto alto potremo posizionare dei letti soppalcati.
Nei bagni faremo attenzione a collocare prima gli elementi che richiedono altezze maggiori, come ad esempio la doccia dove si deve riuscire a stare comodamente in piedi, poi i sanitari, poi il lavabo, per arrivare infine alla vasca che può essere posizionata anche in punti piuttosto bassi poiché vi si può stare anche solo seduti.
Per ripostigli e dispense avremo infine a disposizione tutti quegli spazi così bassi da non essere riusciti a collocarvi vani abitabili. arch. Carla Mussoni









mercoledì 28 novembre 2012

Contratti di locazione ad uso commerciale


Gli affitti per uso diverso da quello abitativo e quindi per negoziuffici studi professionali sono ancora oggi regolati dalla n.392 del 1978. 
Per gli affitti ad uso non abitativo il canone d’affitto iniziale è libero, ossia può essere determinato dalle parti senza vincoli. 
Una volta determinato il canone d’affitto iniziale, questo rimane bloccato nel senso che non può essere rivisto in corso di contratto, salvo la possibilità di aggiornamento annuale del canone che comunque non può superare il 75% della variazione dell’indice Istat.

La durata dei contratti d’affitto per negozi, uffici e studi professionali non può essere inferiore a 6 anni (9 anni per alberghi e teatri), ma può essere pattuita una durata più lunga per il primo periodo del contratto d’affitto. In quest’ultimo caso è possibile applicare l’aggiornamento del canone nella misura del 100% dell’aumento Istat. Al fine di tutelare la stabilità dell’inquilino negli affitti ad uso non abitativo, la legge prevede il rinnovo automatico del contratto d’affitto alla scadenza del primo periodo. Questo diritto può però essere escluso nel caso in cui il proprietario voglia utilizzare personalmente l’immobile o intenda ristrutturarlo. 
Una durata più breve di quella stabilita per legge può essere concessa solo per le attività aventi carattere transitorio, mentre per le attività stagionali (stabilimenti balneari) il contratto d’affitto vale per 6 anni. 
In capo al proprietario dell’immobile affittato per uso non abitativo incombe poi l’onere di corrispondere all’inquilino l’indennità di avviamento alla cessazione del contratto d’affitto e di dare la prelazione all’inquilino nel caso di vendita dell’immobile. Questi obblighi sono stabiliti in capo al proprietario solo se si tratta di attività commerciali aventi un contatto diretto con il pubblico, come accade per i negozi. 
Si può dire che in tema di locazioni non abitative la legge tutela la stabilità dell’attività commerciale  piuttosto che il livello del canone di locazione. 

Recesso dal contratto d’affitto
Il proprietario dell’immobile affittato per uso non abitativo non può recedere dal contratto durante i 6 anni ( o 9 anni), salvo i casi di morosità dell’inquilino o altri inadempimenti dello stesso. Al contrario, l’inquilino può recedere anticipatamente se ciò è previsto dal contratto o comunque dando un preavviso di 6 mesi nel caso in cui ricorrano dei gravi motivi (come la cessazione dell’attività). Alla scadenza dei 6 o 9 anni, il contratto d’affitto si rinnova automaticamente per altri 6 o nove anni e così via, se non interviene disdetta mediante preavviso di 12 mesi (o 18 mesi) prima della scadenza. 

Prima scadenza del contratto
Una volta decorsi i primi 6 o 9 anni di contratto, l’inquilino può dare liberamente disdetta, mentre il proprietario può farlo sono se intervengono una serie di motivi elencati dalla legge 392 del 1978, ossia:
- Il proprietario voglia adibire l’immobile ad abitazione propria o di parenti entro il secondo grado in linea retta (nonno-nipote);
- Il proprietario voglia adibire l’immobile per un’ attività economica propria o del coniuge, figli o nipoti; 
- Il proprietario voglia ristrutturare l’immobile o restauralo.
Quando il proprietario invia la disdetta all’inquilino per uno di questi motivi occorre indicare specificatamente il motivo per cui si intendono riavere i locali affittati alla prima scadenza. Se poi l’immobile non viene adibito nei 6 mesi seguenti al rilascio all’uso richiesto dal proprietario, il contratto d’affitto può essere ripristinato a richiesta del conduttore. In ogni caso spetta all’inquilino un risarcimento pari al rimborso delle spese di trasloco. Se poi l’inquilino non è interessato al ripristino del contratto  ha diritto ad un risarcimento non superiore a 48 mensilità dell’ultimo canone percepito. Il Giudice può anche porre a carico del proprietario il pagamento di una ammenda fino a 1.032 euro. 
Il ripristino del contratto d’affitto non può avvenire in danno di un nuovo inquilino o proprietario dei locali che sia nel frattempo subentrato in buona fede; in tal caso al vecchio inquilino spetterà solo il risarcimento del danno. (tutorcasa.it)


lunedì 26 novembre 2012

Arredare con il Vintage

Sarà un po per la crisi, che ci costringe a rivalutare il "vissuto", sarà che negli ultimi anni è sempre più di moda ma le nostre case si stanno popolando sempre più spesso di oggetti vintage. Che siano stati acquistati ai mercatini dell'usato o che appartengano ai nostri nonni poco importa, ciò che conta è l'atmosfera romantica e d'altri tempi che questi oggetti sanno trasmettere. Si può trattare di vecchie credenze, da ridipingere e accostare ad un arredamento attuale, di cassettiere o di affascinanti toelette oppure di vecchie cassapanche tornate tanto in voga. Per non parlare di tutti i piccoli complementi di arredo come gli specchi, gli appendiabiti, i quadri e le poltrone da tappezzare a nostra scelta...insomma c'è tanto da scoprire e da reinventare tra gli oggetti vintage. La bravura sta nel saperli accostare all'arredamento moderno, in maniera proporzionata in modo da ottenere un effetto armonioso e bilanciato e di non appesantire troppo gli ambienti. Dagli anni '50, '60 e '70 fino agli anni '80 e '90, ce n’è davvero per tutti i gusti.

venerdì 23 novembre 2012

Varata la "piccola rivoluzione" del codice di condominio

Il 20/11 è diventato legge il "codice del condominio": con tante novità: dalla possibilità di tenere gli animali in casa a quella di staccarsi dal riscaldamento centralizzato. Ecco cosa ne pensano gli amministratori di Aiac.



Alla luce della recentissima approvazione del nuovo assetto normativo, che regolerà la vita condominiale, la cosiddetta “riforma del condominio”, si possono fare alcune brevi considerazioni.
In primo luogo, per quanto riguarda la figura dell’amministratore, si deve osservare come il legislatore abbia deciso di sostenere la professionalizzazione della figura dell’amministratoredi condominio: di fatto, privilegia, a torto o a ragione, chi già svolge l’attività di amministratore condominiale con serietà e dedizione dimostrata anche con l’aggiornamento e la preparazione professionale.
Nella riforma spicca la previsione normativa per cui l’amministratore, che durerà in carica due anni al posto di uno, debba adempiere per legge agli obblighi fiscali, compresa la gestione del conto corrente dedicato ed intestato al condominio, la redazione dello stato patrimoniale, corredato da una relazione accompagnatoria (oltre la conservazione decennale della documentazione, l’accensione di una polizza professionale, etc...).
Tale norma è un filtro all’accesso dell’attività dell’amministratore: mira a privilegiare chi esercita la professione “per mestiere” e a destituire, o per lo meno a scoraggiare, chi invece la esercita a titolo occasionale.
Il testo della riforma mette anche in chiaro come la nuova figura dell’amministratore di condominio debba esser l’espressione di un “buon” cittadino, dovendo lo stesso avere i requisiti di onorabilità. Il professionista dovrà, dunque, avere delle qualità morali, pena la revoca del mandato: assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non deve risultare protestato; dovrà avere anche dei requisiti professionali (fino ad oggi NON richiesti), ovvero, un diploma di scuola media di secondo grado e aver sostenuto un corso di formazione ad hoc, oltre il citato aggiornamento professionale.
Spunti interessanti offrono, inoltre, le disposizioni che vanno a modificare i quorum deliberativi e costitutivi dell’assemblea, che tante volte veniva convocata “per nulla”, o a cui comparivano sempre i soliti condomini (Quorum costitutivo. Abbassato il quorum costitutivo di prima convocazione alla maggioranza dei partecipanti per 2/3 del valore. Fissato chiaramente il quorum costitutivo in seconda seduta in 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti. Quorum deliberativo generico per seconda convocazione. Maggioranza degli intervenuti per almeno 1/3 del valore.)
La procedura per deliberare, ad esempio, l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio sarà più snella, grazie ad un quorummeno impegnativo (la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi).  Si pensi che con lo stesso quorum potrà essere deliberata l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano, anche a titolo oneroso, un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
D’altro canto, merita certamente attenzione l’attribuzione (prima era inesistente)di un vero e proprio potere sanzionatorio dell’amministratore che potrà elevare sanzioni pecuniarie da 200 e, in caso di recidiva, sino a 800 euro (!!!).
Queste alcune “pillole” che ho deciso di porre in evidenza nel presente commento. Va da sé che la nuova riforma tocca altri e numerosi argomenti, come, per esempio, quello che cancella tout court il divieto di tenere degli animali in casa, o l’altro che stabilisce che il condomino potrà rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resterà comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
In definitiva, solo la futura prassi, che in materia condominiale è stata poi trasposta in oltre 50 anni di giurisprudenza dagli esiti altalenanti, ci dirà se questa riforma, che allo stato parrebbe gettare basi più solide della precedente normativa, riuscirà a far governare (e a questo punto ad amministrare) in modo più efficiente le nostre case. Andrea Leta, presidente di Aiac (Associazione Italiana Amministratori Condominio) Varese

mercoledì 21 novembre 2012

Rinegoziare un Mutuo


Rinegoziare un mutuo. Diversi possono essere i motivi che spingono il consumatore ad effettuare la rinegoziazione del proprio mutuo, fra queste la possibilità di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle sottoscritte o l’impossibilità di continuare a pagare una rata divenuta insostenibile per effetto del rialzo dei tassi (prodotto variabile).
La rinegoziazione è dunque un’operazione effettuata con la medesima banca o finanziaria che ha erogato il finanziamento originario, mediante la quale viene acceso un nuovo contratto più vantaggioso per il cliente.

rinegoziare mutuoPer poter apportare variazioni al contratto di mutuo, è necessario che le parti siano concordi nel procedere, infatti la banca può anche decidere di non accettare la richiesta del mutuatario, col rischio che questi possa rivolgersi ad un altro istituto di credito.
Nella rinegoziazione del mutuo, le condizioni oggetto di modifica possono essere il tasso di interesse o la sua durata, infatti è facoltà del cliente richiedere il passaggio da un variabile ad un fisso, o viceversa, oppure l’allungamento della scadenza, che porterà di conseguenza ad una diminuzione della rata; non è possibile, invece, richiedere l’aumento dell’importo.
Secondo quanto previsto dalla legge n. 244/2007, banca e mutuatario possono richiedere la variazione delle condizioni di mutuo in qualsiasi momento, senza che ciò implichi l’esborso di spese e l’intervento del notaio; è infatti sufficiente una scrittura privata anche non autenticata.
Spesso, però può accadere che l’ente erogatore abbia valide ragioni per volere richiedere la formalizzazione dell’accordo di rinegoziazione in forma notarile; in tal caso il cliente ha diritto all’applicazione dei relativi costi in forma ridotta.
Rinegoziare il mutuo non comporta la perdita dei benefici fiscali e non prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Ma quando conviene ricorrere alla ricontrattazione di un finanziamento a medio-lungo termine? È sicuramente opportuno fare le dovute valutazioni prima di procedere a tale operazione e quindi verificare il debito residuo effettivo, aggiungere ad esso le eventuali spese di accensione di un nuovo contratto e calcolare la nuova rata.
Confrontando quest’ultima con quella precedente (basandosi sulla durata originaria del mutuo), si può effettivamente capire se valga o meno la pena di andare avanti o continuare a rimborsare il vecchio e caro mutuo. (tutorcasa.it)

lunedì 19 novembre 2012

ATTICO IN VENDITA A VICO EQUENSE - SAN VITO



Appena fuori dal centro cittadino, in posizione panoramica sul gofo di Napoli e sulla natura circostante, disponiamo di questo bellissimo attico di 110 mq ca.; ciò che colpisce a prima vista è la maestosa luminosità dell'immobile, grazie anche alle numerose finestre e porta/finesta che prendono accesso dalle varie camere. L'appartamento è articolato in questo modo: ampio ingresso, salotto con balcone panoramico, cucina abitabile con terrazzino, 3 camere da letto, di cui 2 con affaccio su una lunga balconata, comodo ripostiglio e doppi servizi. L'immobile,  che si presenta in buone condizioni, è posto al terzo ed ultimo piano (senza ascensore) di uno stabile facente parte di una delle più belle cooperative del Paese. Inoltre gode di riscaldamento autonomo e di possibilità di parcheggio nel parco. € 520.000,00


venerdì 16 novembre 2012

Come risparmiare con il riscaldamento autonomo

Con l'arrivo dell'inverno, in questo periodo di ristrettezza economica, bisogna informarsi anche su come poter risparmiare il più possibile pur mantenendo la casa calda. 


Scopri come fare:

  1. Prima di tutto una regola fondamentale è quella dsfiatare i termosifoni all'inizio della stagione fredda. Infatti, l'aria che va a depositarsi all'interno dei caloriferi non permette la perfetta circolazione dell'acqua calda, mantenendoli in parte freddi.
  2. Inoltre è consigliabile, non aprire le finestre quando il riscaldamento è attivo in quanto rappresenterebbe uno spreco inutile. Se ci dovessero essere spifferi bisogna isolarli. Inoltre appena giunge la notte, è consigliabile abbassare le tapparelle per contrastare il disperdersi di calore attraverso le finestre.
  3. Un punto importante è la temperatura.  Questa infatti dovrebbe aggirarsi intorno ai 19°C, una temperatura giusta e non eccessiva, coprendosi leggermente di più in casa.  Temperature maggiori a parte che danneggiarvi economicamente, possono anche facilitare i raffreddori per via delle enormi differenze termiche tra interno ed esterno.. 
  4. E' importante, soprattutto evitare di coprire i termosifoni con tende ed altri oggetti, poiché il calore così non si propagherebbe facilmente. In molte case, i radiatori sono coperti da mobili per una questione estetica, ma in realtà questo non fa altro che evitare il risparmio.
  5. Ovviamente è consigliabile accendere i termosifoni soprattutto nelle ore più fredde della giornata (prima mattinata e sera), evitando di tenere acceso il riscaldamento nelle ore notturne. Si può programmare iltimer, in modo tale che si accenda 1 o 2 ore prima di alzarsi.
  6. Discorso sul timer vale anche nel caso in cui ci fosse una prolungata assenza. In questo caso si può programmare l'accensione poco prima di tornare. Ci sono in commercio timer di vario tipo (dai giornalieri ai mensili) utili a determinare quando attivare il riscaldamento anche a distanza di molti giorni.
  7. Da non sottovalutare è l'isolamento termico: chiudere le porte delle stanze in modo tale a poter concentrare meglio il calore e, in quelle poco frequentate, chiudere i radiatori in modo tale da indirizzare il caldo esclusivamente verso gli ambienti casalinghi più frequentati.
  8. Infine, importantissima e primaria è la manutenzione della caldaia che deve essere fatta necessariamente ogni anno (verso Settembre circa) non solo per una questione di risparmio energetico, ma per una questione di sicurezza.


mercoledì 14 novembre 2012

100 di questi post!

Qualche mese fa, un po scettici e dubbiosi, ci accostavamo all'universo blog, con mille pensieri contrastanti. Diciamoci la verità, l'era dei blogger si sta evolvendo giorno per giorno; c'è sempre qualcuno che ha voglia di raccontare e di raccontarsi, scegliendo un argomento da cui partire. C'è solo l'imbarazzo della scelta: dalla moda alla cucina (che sono i più gettonati) dal fai-da-te ai viaggi, i "diari virtuali" non hanno età e censure. Chiunque può esprimere il proprio pensiero e punto di vista su ciò che maggiormente lo appassiona e su cui pensa di poter argomentare.

La nostra avventura si chiama "la casa in vetrina" e nasce quasi da una scommessa di voler ampliare la visuale sul mondo immobiliare, proprio come dice il titolo, come una vetrina da sbirciare e in cui trovare sempre qualcosa di nuovo da cui attingere. Oggi l'ignoranza ci spaventa, un po perchè siamo nell'era dell'informatica dove tutto è a portata di clik, un po perchè la crisi ci costringe a tante riforme che cambiamo così velocemente da lasciarci indietro. Da questa esigenza abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, di gratuito e funzionale, in cui chiunque può informarsi sulle principali notizie di attualità, può prendere spunti per abbellire la propria casa, può valutare le offerte immobiliari del mercato locale e tanto altro ancora.

Speriamo che quest'avventura possa andare avanti e che continui a darci ancora tante soddisfazioni...perchè fin quando ci sarà anche solo un lettore a seguirci avremo modo di esistere.

lunedì 12 novembre 2012

Trasloco: cambiare le utenze

Quando si affronta un trasloco una delle cose più complesse da affondare non è la logistica ma la burocrazia.
Energia elettrica e gas sono imprescindibili e, spesso, sono la prima necessità anche per affrontare i piccoli lavoretti di adattamento e finitura.
Trovarsi alle prese con moduli e formulari non è cosa semplice ed è fondamentale darsi dei criteri di scelta.
Ovviamente ogni caso è cosa a sè. Tuttavia esistono delle macro tipologie che si possono individuare.



Nuovo allacciamento


Si tratta, in fondo, della situazione più semplice ma anche, normalmente, della più onerosa.
Da un lato, infatti, si è completamente liberi di scegliere tra i vari fornitori, ma si rimane sempre esposti ai costi di allacciamento. 
Riguardo a questi ultimi, il consiglio è quello di valutarli nell’ottica del servizio complessivamente offerto: si può tollerare un costo di attivazione anche alto, purché poi il servizio erogato sia affidabile ed economico.
Al contrario, può accadere che con il risparmio delle spese di allacciamento, ci si trovi poi alle prese con problemi di servizio o costi più alti per l’utilizzo corrente.
Questo criterio può tornare utile nella scelta del fornitore del servizio, cosa che, in questo momento, non è assolutamente facile.
In caso di nuovo allacciamento, infatti, non c’è la viscosità riguardo al fornitore precedente, ma è veramente difficile orientarsi nella giungla di offerte.Il livello di servizio offerto è, normalmente,  sufficiente, tuttavia bisogna cercare di rendersi il più possibile conto delle proprie esigenze, in modo da non trovarsi con prodotti non idonei e relativi problemi di tariffazione.

Subentro a contatori chiusi


In questo caso la situazione è già più complicata.
La casa è già stata fornita dai servizi che si richiedono, ma il precedente intestatario,lasciandola, ha disdetto le utenze.
I contatori, quindi sono stati chiusi e l’abitazione è priva sia di energia elettrica che di gas. 
In tale situazione la cosa più semplice è sempre chiedere la riattivazione ai fornitori precedenti.

Una volta riattivati i contatori e ottenuta l’erogazione dei servizi potrete, con comodo, valutare soluzioni alternative.

Voltura a fornitura in corso


Anche in questo caso, come nella situazione al punto precedente, conviene mantenere le forniture in essere per poi, eventualmente mutarle con calma.
Per quello che riguarda le operazioni da compiere, oramai, per la maggior parte dei fornitori, si può procedere tramite siti internet e/o call center.Delle due  alternative, normalmente, se si hanno le idee abbastanza chiare, il sito risulta essere decisamente più veloce.

venerdì 9 novembre 2012

Muffa e umidità: alcuni consigli utili



Causa principale dell’insorgere di muffa e funghi è un alto tasso d’umidità interno all’abitazione, sia che questa sia data dall’ambiente esterno che dagli abitanti stessi della casa e dalle loro azioni: ogni persona produce quotidianamente più di un litro d’acqua, pensate che fare anche solo una doccia produce circa un litro di vapore acqueo, a questo va aggiunto quello prodotto dal cucinare, lavare, stendere ecc.
C’è da aggiungere che le pareti che danno all’esterno, soprattutto durante l’inverno, sono solitamente molto fredde: potrebbero quindi dare luogo a condense e comportare a nascita di conseguenti muffe; questo accade se c’è una falla nell’isolamento termico della casa o se questa gode di una scarsa aerazione e quindi il vapore acqueo viene accumulato e ristagna. I punti più critici sono gli angoli delle pareti e il soffitto, spazi in cui le condizioni termiche sono le più favorevoli.
Anche semplici errori di disattenzione commessi inconsapevolmente possono determinare l’insorgere della muffa: lasciare aperta la porta tra una stanza riscaldata ed una a temperatura ambiente, dove le mura sono più fredde e non assorbono abbastanza vapore, faciliterà la formazione di condense e quindi muffe
Per agevolare poi una buona circolazione d’aria e quindi un rimedio utile per evitare la formazione di muffa ricordatevi di non accostare mobili ed oggetti alle pareti più fredde ed esposte ma lasciate almeno qualche cm di distanza. Con queste accortezze le muffe possono essere se non scongiurate per lo meno contenute, c’è da dire infatti che in molti ambienti tra cui taverne, cantine, garage, edifici storici ecc la formazione di muffa è pressoché inevitabile se non con restaurazioni e l’uso di opportuni materiali assorbenti  nei muri, soffitti e pavimentazioni e pitture antimuffa.
rimedi contro la muffa in casa
Per agevolare ulteriormente l’areazione la superficie vivibile dovrebbe essere sufficientemente grande per compensare l’umidità procurata da ogni suo abitante; inoltre ogni due ore circa dovrebbero essere aperte le finestre. Anche le piante possono essere un insospettabile alleato delle muffe, la loro traspirazione infatti aumenta la diffusione di vapore .
Se la colpa principale della nascita di muffe è del vapore la facciata del palazzo presenterà al di sotto dell’intonaco delle bolle che col tempo porteranno a far staccare pezzi d’intonaco stesso.
Il vero disagio non è tanto quello estetico quanto le allergie che muffa umidità potrebbero comportare. E' molto importante quindi, come rimedio, tenere puliti i punti più sottoposti a rischio muffa: spolverate spesso i battiscopa, gli infissi di porte, attorno ai quadri, igienizzate spesso frigorifero e più in generale la cucina con candeggina e prodotti appositi ed infine imbiancate spesso le pareti! Se questo non dovesse bastare ricorrete pure a deumidificatori, questi riescono ad estrarre l’acqua dall’aria in caso che l’umidità presente superi il 65 per cento. (Veronica Moretti)

mercoledì 7 novembre 2012

PICCOLO BILOCALE IN VENDITA A VICO EQUENSE - CENTRO

 
L'immobile che vi proponiamo in vendita è ubicato nel cuore storico del Paese, in uno dei vicoletti più caratteristici, al contempo centralissimo ma riservato e silenzioso.
 
 

L'immobile è essenzialmente da considerare come monolocale, anche se presenta una piccola area divisa nella parte posteriore, più comodo bagno. La sua particolarità è rappresentata sicuramente dalla possibilità di potervi accedere mediante tre ingressi, uno principale con un portoncino direttamente dalla strada principale e altri due secondari, dall'androne condominiale posto accanto.
 
 
 

Inoltre, l'altezza sufficientemente abbondante dell'immobile, lascia al possibile cliente la possibilità di creare un soppalco. Questa soluzione è un ottimo piede a terra da poter sfruttare come seconda abitazione o come comodo studio/ufficio, essendo, come già anticipato prima, di facile accesso e di ubicazione centrale.

 

 
 

lunedì 5 novembre 2012

L'affitto con riscatto: ecco i vantaggi


L’affitto con riscatto: i vantaggi. In questo articolo affrontiamo una tipologia d'affitto, l'affitto con riscatto. Oggi è sempre più difficile riuscire ad acquistare casa, complici la crisi economica e la difficoltà ad ottenere credito dalle banche.
affitto con riscatto
Il mercato immobiliare, pur subendo un colpo considerevole, si è attivato per studiare formule alternative, che possano risultare vantaggiose sia per i venditori che per gli acquirenti, contribuendo anche a dare una scossa, in senso positivo, a questo settore.

Da qualche tempo sta prendendo piede in Italia una tipologia di affitto, denominata “ affitto con riscatto”, che, come confermano i dati evidenziati dal portale Casa.it, ha portato ad un importante incremento delle offerte immobiliari.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta: l’affitto con riscatto prevede la sottoscrizione contestuale di due accordi, un contratto di locazione (ad un prezzo maggiore rispetto a quello tradizionale) ed un contratto (opzionale), in cui viene stabilito che il locatario, a scadenza del periodo di affitto, possa acquistare l’immobile ad un prezzo già pattuito all’inizio.
Quest’ultimo sarà dato dalla differenza tra il prezzo reale dell’abitazione ed il totale dei canoni già versati dall’affittuario al proprietario, fino alla scadenza del contratto di locazione.
Appare evidente, a questo punto, quali siano i vantaggi dell’affitto con riscatto per entrambe le parti, infatti il locatario potrà decidere di acquistare casa in tempi migliori, usufruendo della possibilità di farlo ad un prezzo bloccato ed inferiore a quello di mercato;
il locatore godrà del beneficio di ricevere un’entrata continuativa superiore a quella normalmente generata da un contratto tradizionale ed avere maggiori possibilità di concludere la vendita in futuro.
Attualmente l’affitto con riscatto si sta diffondendo in particolar modo nelle regioni del Nord, mentre al Centro ed al Sud Italia, tale formula stenta a decollare e resta ancora alta la domanda indirizzata verso soluzioni di acquisto tradizionali. (Stefania Guerrera)

venerdì 2 novembre 2012

"il Mattone" revolution!

Una bella scoperta, da un paio di giorni disponibile e completamente gratuita, la nuova edizione de "il Mattone", che diventa un giornale quindicinale più  ricco e ben curato nei dettagli. A parte l'estetica, che a colpo d'occhio risulta migliorata, è il contenuto a fare la differenza, divenendo così un punto di riferimento importante non solo per chi cerca casa ma anche per chi vuole arredarla, traslocare o ricorrere ad un finanziamento. Insomma c'è spazio per tutto e per tutti in questa nuova testata che si conferma comunque un mezzo utile e importante per tutte le aziende collegate al mercato immobiliare. Infine vorrei ricordare che, ormai da tempo e ancora più ricco di dettagli, "ilMattone.it" in versione cartacea è gemellato con l'omonimo sito web, altrettanto utile e sempre aggiornato con informazioni e fotografie.
Insomma, cosa aspettate? Procuratevi subito una nuova copia de "il Mattone" è scoprite con i vostri occhi tutte le sue belle novità!