venerdì 10 maggio 2013

Tares 2013, ecco tutte le ultime novità

Sulla nuova Tares, l’imposta comunale sui rifiuti e servizi indivisibili, è recentemente intervenuto il decreto legge n.35 del 2013, il decreto che ha sbloccato i pagamenti alle imprese da parte dello Stato, ponendo fine ad una querelle su un eventuale rinvio del pagamento della nuova tassa sui rifiuti e servizi comunali, chiesta a più voci e su più fronti.

 Decreto legge n. 35/2013, le novità Tares

Alla fine il decreto legge n. 35 del 2013 che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 aprile scorso ha previsto importanti novità in tema di Imu e Tares. Soffermando la nostra attenzione sulla Tares, sono state apportate modifiche significative soprattutto all’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, la manovra salva Italia che previsto l’entrata in vigore della nuova imposta dal 1 gennaio 2013.

 Scadenza versamento Tares

In primo luogo si stabilisce che i comuni possano indicare autonomamente la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, con propria deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento della Tares in questione.

Rate Tares? Decide il comune 

Ma le novità non si arrestano qua. Per ciò che riguarda il versamento delle prime due rate della Tares, il decreto sblocca pagamenti alle imprese da parte della Pubblica amministrazione  ha stabilito che sempre i Comuni possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati. Tali modelli di pagamento della Tares ricalcano quelli già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia,  ma possono essere indicate anche le altre modalità di pagamento già in uso. La deliberazione del comune sulla definizione delle scadenze Tares  può essere adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e deve essere  pubblicata anche sul sito web del comune almeno 30 giorni prima della data di versamento della prima rata.

Aumento a dicembre 2013

La sorpresa amara ci sarà con l’ultima rata, quella di dicembre 2013, che vedrà l’applicazione della maggiorazione di 30 centesimi di euro a metro quadro. Una maggiorazione nata per coprire i costi dei servizi indivisibili comunali, quali manutenzione manto stradale, pubblica illuminazione, ecc. La maggiorazione in questione è riservata allo Stato e deve essere versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata della Tares, utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione.

Modalità di pagamento Tares

 Nella relazione illustrativa al decreto legge n. 35 del 2013 si legge che “anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest’ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un’unica soluzione a giugno, come previsto dall’art. 14, comma 35 citato, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall’ultima. In definitiva, per l’anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate. Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della Tares”.

Divieto di aumenti

Infine si ricorda che i comuni non possono più esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40 euro, come, invece, previsto dall’art. 14, comma 13, della manovra salva Italia, il decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 2011. Pertanto, la maggiorazione rimane fissa nella misura di 0,30 euro per metro quadrato.

Aree scoperte escluse dalla Tares

L’ultima novità degna di nota sulla disciplina della Tares, così come modificata dal decreto legge n. 35 del 2013 riguarda l’esclusione dalla tassa rifiuti e servizi indivisibili comunali delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (investireoggi.it)

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