giovedì 27 settembre 2012

Niente lavoro? Mutuo sospeso. Ecco la riforma Fornero

Oggi vi voglio segnalare questo interessante articolo relativo alle ultimissime novità introdotte in questi giorni dalla riforma attuata dal ministro Fornero, relativo ai mutui, offrendo la possibilità a chi a perso il lavoro di sospendere le rate per l'acquisto della prima casa. Buona lettura.

CON LA RIFORMA DEL LAVORO varata dal ministro Fornero tra le tante novità introdotte, c’è quella della sospensione del mutuo per chi,involontariamente, perde il lavoro.
LA NUOVA LEGGE ha stravolto i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Tale fondo permette un accesso agevolato ai mutui per l’acquisto della prima casa, per consentire di accendere un mutuo per l’acquisto prima casa.
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ garantiva a chi ne aveva diritto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, e gli oneri finanziari corrispondenti agli interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario venivano addebitati al Fondo. La sospensione del mutuo per l’acquisto prima casa avveniva a specifiche condizioni , quali
-LA PERDITA DEL LAVORO dipendente a tempo indeterminato o per fine del contratto di lavoro parasubordinato senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi,

- PER DECESSO O SOPRAVVENIENZA di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente,
- PER SPESE MEDICHE documentate non inferiori a 5mila euro,
PER SPESE DI MANUTENZIONE o ristrutturazione necessarie per importi non inferiori a 5mila euro,

- PER L’AUMENTO DELLA RATA del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.
CON LA RIFORMA FORNERO la sospensione del pagamento della rata del mutuo è subordinata soltanto ad eventi individuati dalla riforma, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione. 
TRA I REQUISITI PER POTER ottenere la sospensione delle rate del mutuo restano la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non verrà più tenuto in considerazione il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, né i costi di ristrutturazione nè l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%. 

RESTANO FUORI ANCHE le risoluzioni consensuali, le dimissioni non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
L’ISTITUTO DI CREDITO può concedere la sospensione senza che siano fornite, ulteriori garanzie aggiuntive, e senza il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie. Emanuela Mingotti

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