Come si suddividono le spese per la facciata?
La facciata costituisce una parte comune condominiale destinata al decoro dell’intero edificio. Pertanto, tutti i condomini, anche quello proprietario di un appartamento interrato o di un box, sono tenuti a contribuire alla relativa spesa in base ai millesimi di proprietà.
A chi compete la spesa per la manutenzione dei balconi?
Il balcone è dì proprietà individuale, in quanto la sua superficie è accessoria all’appartamento.
Le spese relative alla pitturazione delle balconate in ferro o la parte interna del balcone in muratura spettano al proprietario in relazione alle circostanze che le opere possono configurarsi di ordinaria manutenzione.
Invece, nell’ipotesi di opere di piccola manutenzione, dipendenti dall’uso il relativo onere compete all’inquilino (art. 1609 c.c.). La materia è suscettibile di accordo tra le parti.
Ad esempio nel dubbio che trattasi di ordinaria manutenzione ovvero di piccola manutenzione il 50 per cento della spesa può porsi a carico del proprietario e il 50 per cento a carico dell’inquilino.
Il negozio deve corrispondere le spese per il rifacimento dei balconi del condominio?
A chi compete la spesa per la manutenzione dei balconi?
Il balcone è dì proprietà individuale, in quanto la sua superficie è accessoria all’appartamento.
Le spese relative alla pitturazione delle balconate in ferro o la parte interna del balcone in muratura spettano al proprietario in relazione alle circostanze che le opere possono configurarsi di ordinaria manutenzione.
Invece, nell’ipotesi di opere di piccola manutenzione, dipendenti dall’uso il relativo onere compete all’inquilino (art. 1609 c.c.). La materia è suscettibile di accordo tra le parti.
Ad esempio nel dubbio che trattasi di ordinaria manutenzione ovvero di piccola manutenzione il 50 per cento della spesa può porsi a carico del proprietario e il 50 per cento a carico dell’inquilino.
Il negozio deve corrispondere le spese per il rifacimento dei balconi del condominio?
Il proprietario del negozio normalmente non deve pagare le spese inerenti al rifacimento dei balconi. Nel caso in cui i balconi siano sul fronte strada e rivestano pregioarchitettonico per l’intera facciata allora anche il proprietario del negozio dovrà corrispondere una quota per le relative spese.
L’eventuale spesa per il rifacimento delle opere esterne dovrà essere ripartita tra tutti i condomini come confermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 5438 del 13.12.1977 e n. 176 del 15.1.1986., dalla Pretura di Roma (sentenza 18.12.1978, causa Recchi-condominio) e dal Tribunale dì Torino (sentenza n. 4948 del 22.10.1986).
Come si ripartiscono le spese per il ponteggio?
L’eventuale spesa per il rifacimento delle opere esterne dovrà essere ripartita tra tutti i condomini come confermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 5438 del 13.12.1977 e n. 176 del 15.1.1986., dalla Pretura di Roma (sentenza 18.12.1978, causa Recchi-condominio) e dal Tribunale dì Torino (sentenza n. 4948 del 22.10.1986).
Come si ripartiscono le spese per il ponteggio?
Se il ponteggio viene installato esclusivamente per il rifacimento dei balconi, i costi possono essere suddivisi seguendo i criteri di riparto delle spese della scala.
Se il ponteggio viene installato per il rifacimento della facciata, la spesa va ripartita per quote millesimali di proprietà.
Può un condomino modificare la facciata dell’edificio?
Le strutture esterne danno il loro contributo alla formazione dell’aspetto estetico dell’edificio: in pratica sono al servizio della facciata e ne seguono le sorti. Perciò il singolo proprietario non potrà alterarne in alcun modo la conformazione perché la modifica di un bene comune, come è ritenuto il decoro architettonico, è una attività illegittima (art 1102 c.c.).
Anche i frontalini dei balconi, sono considerati dalla maggior parte dei magistrati un prolungamento della facciata e quindi appartenenti alla sfera delle parti comuni.
A chi spetta l’azione legale in caso di lesioni al decoro estetico-architettonico?
La legittimazione attiva in caso di lesione al decoro estetico dell’edificio spetta sia all’amministratore, sia ai singoli condomini che hanno facoltà di promuovere autonomamente il giudizio, sopratutto nel caso di lesione alla prorpietà singola. (ASPPIRoma).
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