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venerdì 31 ottobre 2014

TASI, questa sconosciuta

Buongiorno cari lettori, dopo un periodo di pausa "la casa in vetrina" torna e lo fa affrontando uno degli argomenti più attuali, per quanto riguarda il mondo casa e le imposte ad essa correlata. Parliamo di Tasi, la nuova Tariffa sui servizi indivisibili.


  •  Che cos'è la Tasi?
La Tasi, istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014, è la Tariffa che si paga per sostenere le spese dei Comuni per i cosiddetti servizi indivisibili, quei servizi, cioè, che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore (l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, ecc.).
Insieme con le aliquote della TASI il comune dovrà approvare l’elenco dei servizi che verranno pagati con l’introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.

  • A chi spetta pagare la Tasi?
La TASI devono pagarla sia il proprietario che il detentore dell’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune.
Ad esempio, oltre che dai proprietari degli immobili, la TASI verrà pagata anche dagli inquilini che abitano in affitto o che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica  (nel nostro comune di Vico Equense è stato deliberato che a pagare la Tasi provvederanno solamente i proprietari degli immobili e non gli occupanti/inquilini).

  • Quanto si paga?
Ogni comune stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno.
Il comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l’aliquota e, per gli immobili che non sono abitati direttamente dal proprietario, stabilisce la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.
Le aliquote hanno una soglia massima che però, deve essere considerata unitamente a quella dell’IMU.
In buona sostanza, per il 2014, TASI e IMU insieme non possono superare l’aliquota massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, salvo quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di IMU e TASI.  Clicca qui per le aliquote applicate dal comune di Vico Equense.

  • Quando si paga la Tasi?
Anche questo lo decide ogni singolo comune, tenendo conto però, che:
  • devono essere previste almeno due rate semestrali (ma l’imposta potrebbe essere divisa anche in più rate)
  • il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Al comune di Vico Equense si corrisponderanno due rate con scadenza 16 ottobre e 16 dicembre.

  • Come si paga la Tasi?
Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 (come per l’IMU).

martedì 28 gennaio 2014

Stop al contante. Dal 2014 anche l'affitto si paghera' con bonifico o assegno.

Affitti, professionisti, pubblicita' online. Ecco i casi in cui non si paghera' piu' in contante dal 2014.


Stop al contante. Dal 2014 anche l'affitto si paghera' con bonifico o assegno.. Affitti, professionisti, pubblicita' online. Ecco i casi in cui non si paghera' piu' in contante dal 2014.
Più tracciabilità, meno banconote.
Si tratta solo dell’ultima proposta in ottica di tracciabilità delle transazioni, finalizzato a tenere nota di tutti gli scambi monetari tra affittuari e proprietari degli immobili. Dal nuovo anno 2014 infatti scatta l'obbligo di pagare gli affitti con bonifico o assegno. Ma non solo, perché salvo sorprese dell'ultim'ora anche medici, dentisti, avvocati e gli altri professionisti dovranno consentire ai clienti di utilizzare il bancomat o la carta di credito.
La modifica proposta dalla commissione Bilancio della Camera è entrata nel testo della legge di stabilità che si appresta ad avere il via libera definitivo dal Senato. Dal 1° gennaio 2014 scatta l'obbligo di pagare i canoni di affitto di abitazione, ad eccezione delle case di edilizia popolare, solo con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici o assegni. L'obbligo varrà a prescindere da qualunque sia l'importo da pagare. Per tutte le altre operazioni tra privati resta comunque il tetto massimo per i pagamenti in contanti di 999,99 euro. Eventuali violazioni possono portare a sanzioni dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3mila euro.
A presentare l’emendamento alla finanziaria in Commissione bilancio, il deputato Marco Causi, promotore di questa nuova stagione sul monitoraggio delle transazioni economiche, che, ora, colpisce anche i canoni d’affitto.
Tutto ciò, proprio mentre stanno arrivando i primi, confortanti risultati sulla cedolare secca, abbassata dal governo al 15% dal precedente 19% per quanto concerne gli importi concordati tra inquilini e proprietari.
Ma non basta perchè ci sarà anche l'obbligo di pagare con il Pos per i professionisti dal 1 gennaio 2014.
E’ stato un vero e proprio tira e molla delle ultime settimane, l’obbligo del Pos per professionisti dal 1 gennaio 2014. Dopo un’iniziale ritiro, l’obbligo sembra che scatterà ugualmente dal prossimo anno ma con delle limitazioni. Avvocati, commercialisti, notai, ecc saranno obbligati ad accettare pagamenti non più in contanti, ma con Pos, quindi carte di credito, debito, assegni, ecc solo se superiori a 30 euro e solo per quei professionisti che producono un fatturato annuo di 200mila euro almeno per una prima fase fino al 30 giugno 2014.

venerdì 14 giugno 2013

IMU 2013: tempistiche e modalità di pagamento

Il 17 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell'Imu. Per la maggior parte delle prime case (quelle di abitazione), tuttavia, il pagamento è stato sospeso, ad eccezione di alcune tipologie.
Nello specifico, verseranno la prima rata i proprietari di abitazioni signorili appartenenti alla categoria catastale A/1, le ville appartenenti alla categoria A/8, i palazzi e i castelli di categoria A/9, anche qualora considerati come prime case. L'altra grande categoria tenuta al pagamento dell'Imu è quella delle seconde case; saranno tenuti al pagamento della rata anche i proprietari di un'unica abitazione, qualora tuttavia non vi risiedano.
Riguardo alle tempistiche di pagamento, per le prime case sono previste 3 rate di pari valore (il 33% del totale per ogni rata), la prima con scadenza il 17 giugno (perché il 16 giugno è domenica), la seconda il 16 settembre, la terza il 16 dicembre. E', tuttavia, possibile suddividere l'intero importo in due sole rate. Per le seconde case, invece, sono previste solamente 2 rate: il 50% entro il 17 giugno e il restante 50% entro il 16 dicembre.
Al momento del calcolo dell'importo, per la prima rata occorre applicare l'aliquota fissata dal comune nell'anno 2012 e tenere conto delle detrazioni di 200 euro previste per la prima casa e di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni residente in famiglia, fino a un massimo di 4 figli.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, le possibilità sono due: la prima consiste nella compilazione del modello F24 mediante il servizio di home banking messo a disposizione dalla propria banca, oppure mediante il servizio F24 Web direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario preposto (es. il Caf); l'altra modalità prevista consiste nell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale, da presentare dunque presso Poste italiane. (news.supermoney.eu)
Per un calcolo veloce clicca qui

venerdì 24 maggio 2013

Imu sospesa in attesa di riforma


Imu prima casa sospesa in attesa di riforma. Mentre le imprese incassano per il momento solo una promessa: quando metterà mano all'intera materia della fiscalità immobiliare (Tares compresa), il governo introdurrà forme di deducibilità dai redditi d'impresa (Ires) dell'Imu pagata sugli immobili strumentali. È questo il compromesso raggiunto nel consiglio dei ministri di ieri che ha approvato il decreto legge di sospensione dell'imposta municipale sugli immobili in attesa di una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare che avrà come deadline il 31 agosto.

Nel frattempo l'appuntamento del 17 giugno per l'acconto Imu slitterà per 15 milioni di proprietari di abitazione principale (e relative pertinenze) ad accezione solo degli immobili di lusso, iscritti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico-artistico). Niente acconto a giugno anche per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e per gli enti di edilizia residenziale pubblica. E anche per terreni agricoli e fabbricati rurali l'appuntamento con l'acconto è rimandato a settembre (si veda altro pezzo in pagina).
Il testo del provvedimento, che stanzia anche 990 milioni per il finanziamento della Cassa integrazione in deroga e proroga al 31 dicembre i contratti dei precari della pubblica amministrazione, non è stato tuttavia ancora licenziato in via definitiva dal governo (lo sarà lunedì) in attesa di completare l'allegato con le quantificazioni della quota Imu di competenza di ciascun comune.
Nel periodo di sospensione dell'acconto il governo dovrà riformare la fiscalità immobiliare locale nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza 2013 (dove però l'Imu, senza distinzione tra prima e seconda casa, viene descritta come un'imposta permanente e strutturale, il che ne escluderebbe qualsiasi ipotesi di definitiva cancellazione) e in coerenza con gli impegni assunti in sede europea. Se la riforma non arriverà entro fine agosto, l'attuale disciplina dell'Imu prima casa rivivrà e i contribuenti saranno chiamati al versamento entro il 16 settembre.
La sospensione dell'imposta non produrrà problemi di liquidità nei comuni. Infatti, i buchi di bilancio che si apriranno nei conti per effetto del mancato incasso dell'acconto saranno compensati attraverso il meccanismo delle anticipazioni di tesoreria. Come anticipato su ItaliaOggi dell'8/5/2013, i comuni potranno chiedere sino al 30 settembre anticipazioni pari al 50% del gettito Imu prima casa 2012 di propria pertinenza calcolato ad aliquota base (là dove i sindaci hanno deciso di limitare il prelievo al 4 per mille) o ad aliquota maggiorata (nei municipi che l'anno scorso hanno deliberato una tassazione extra anche sulla prima casa). Gli importi che gli enti potranno chiedere terranno conto anche del gettito Imu proveniente dagli immobili di cooperative e Iacp.
Gli oneri per interessi sulle somme anticipate ai sindaci saranno a carico dello stato, nel senso che sarà il ministero dell'interno a rimborsarli ai comuni con modalità da definire entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si dovrebbe trattare in totale di 18,2 milioni per il 2013, che saranno attinti in questo modo: 12,5 milioni, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, 5,1 milioni mediante riduzione di alcuni fondi speciali nello stato di previsione del Mef e infine 600 mila euro dal risparmio ottenuto dal divieto di cumulo tra gli stipendi da ministro, viceministro e sottosegretario con l'indennità parlamentare.

Una misura, questa, annunciata da Enrico Letta nel discorso con cui ha chiesto la fiducia delle camere e trasposta nel decreto legge approvato ieri. Secondo la Cgia di Mestre, la deducibilità dell'Imu dalle imposte dirette produrrebbe un vantaggio fiscale medio sui capannoni a uso industriale di oltre 3.300 euro. La simulazione è stata realizzata sul risparmio Imu che potrebbe godere una srl metalmeccanica avente un reddito di 90.000 euro e un capannone da 5.000 mq con una rendita catastale di oltre 9.500 euro.
Tuttavia secondo gli artigiani di Mestre «è indispensabile che questa opportunità sia concessa non solo ai proprietari degli immobili a uso produttivo, ma anche alle micro imprese (laboratori artigianali e negozi) che si trovano in perenne crisi di liquidità». «Vigileremo perché non si facciano differenza tra grandi e piccole imprese», ha assicurato Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia.

Soddisfazione per la sospensione dell'acconto è stata anche espressa da Confedilizia, il cui presidente, Corrado Sforza Fogliani, ha però puntato il dito contro la «superficialità» con cui si sono individuati gli immobili di lusso per i quali la sospensione non si applicherà. Mentre il presidente dell'Anci, Alessandro Cattaneo, ha rimarcato la situazione di incertezza in cui con la sospensione dell'Imu si troveranno i comuni nella predisposizione dei bilanci. «Incertezze alle quali pare difficile poter dare risposta». Francesco Cerisano - italiaoggi.it

venerdì 10 maggio 2013

Tares 2013, ecco tutte le ultime novità

Sulla nuova Tares, l’imposta comunale sui rifiuti e servizi indivisibili, è recentemente intervenuto il decreto legge n.35 del 2013, il decreto che ha sbloccato i pagamenti alle imprese da parte dello Stato, ponendo fine ad una querelle su un eventuale rinvio del pagamento della nuova tassa sui rifiuti e servizi comunali, chiesta a più voci e su più fronti.

 Decreto legge n. 35/2013, le novità Tares

Alla fine il decreto legge n. 35 del 2013 che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 aprile scorso ha previsto importanti novità in tema di Imu e Tares. Soffermando la nostra attenzione sulla Tares, sono state apportate modifiche significative soprattutto all’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, la manovra salva Italia che previsto l’entrata in vigore della nuova imposta dal 1 gennaio 2013.

 Scadenza versamento Tares

In primo luogo si stabilisce che i comuni possano indicare autonomamente la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, con propria deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento della Tares in questione.

Rate Tares? Decide il comune 

Ma le novità non si arrestano qua. Per ciò che riguarda il versamento delle prime due rate della Tares, il decreto sblocca pagamenti alle imprese da parte della Pubblica amministrazione  ha stabilito che sempre i Comuni possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati. Tali modelli di pagamento della Tares ricalcano quelli già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia,  ma possono essere indicate anche le altre modalità di pagamento già in uso. La deliberazione del comune sulla definizione delle scadenze Tares  può essere adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e deve essere  pubblicata anche sul sito web del comune almeno 30 giorni prima della data di versamento della prima rata.

Aumento a dicembre 2013

La sorpresa amara ci sarà con l’ultima rata, quella di dicembre 2013, che vedrà l’applicazione della maggiorazione di 30 centesimi di euro a metro quadro. Una maggiorazione nata per coprire i costi dei servizi indivisibili comunali, quali manutenzione manto stradale, pubblica illuminazione, ecc. La maggiorazione in questione è riservata allo Stato e deve essere versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata della Tares, utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione.

Modalità di pagamento Tares

 Nella relazione illustrativa al decreto legge n. 35 del 2013 si legge che “anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest’ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un’unica soluzione a giugno, come previsto dall’art. 14, comma 35 citato, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall’ultima. In definitiva, per l’anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate. Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della Tares”.

Divieto di aumenti

Infine si ricorda che i comuni non possono più esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40 euro, come, invece, previsto dall’art. 14, comma 13, della manovra salva Italia, il decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 2011. Pertanto, la maggiorazione rimane fissa nella misura di 0,30 euro per metro quadrato.

Aree scoperte escluse dalla Tares

L’ultima novità degna di nota sulla disciplina della Tares, così come modificata dal decreto legge n. 35 del 2013 riguarda l’esclusione dalla tassa rifiuti e servizi indivisibili comunali delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (investireoggi.it)

mercoledì 13 febbraio 2013

Mutui in caduta. Gli spread caleranno nel 2013? Marzo è il mese migliore. Ecco perché

Mutui, un calo senza fine. Secondo gli ultimi dati Istat, nel secondo trimestre 2012, sono stai erogati 69.830 mutui garantiti da ipoteca immobiliare, il 41,2% in meno rispetto ai 118.834 dello stesso periodo del 2011. La frenata dei mutui trascina al ribasso anche le compravendite immobiliari, scese del 21,8% nei grandi centri e del 25,1% nei centri minori. Se poi consideriamo che il settore immobiliare è nevralgico perla ripartenza economica di un Paese, vuol dire che stiamo andando di male in peggio.
Eppure leggendo l'altro lato della medaglia (quasi 70mila mutui comunque erogati negli ultimi tre mesi) vuol dire che il mercato, per quanto in caduta verticale, non è ancora del tutto paralizzato. E' pronto per invertire la rotta o sarà così anche nel 2013?

L'incognita elezioni
"Molto dipenderà dall'esito delle elezioni di febbraio- spiega Roberto Anedda vicepresidente di MutuiOnline.it- .Se ne uscirà una coalizione ritenuta credibile dai mercati lo spread potrebbe ulteriormente ridursi. A quel punto potremmo assistere ad una lenta riduzione degli spread applicati sui mutui che oggi in media sono superiori al 3%".
Il fattore chiave, quindi, è la sensazione di governabilità che la nuova coalizione riuscirà a trasmettere ai mercati. "Se la nuova squadra di governo- sia che sia Monti o no, sarà in grado di garantire la continuità e il rigore europeista impostato dal'attuale premier potremmo assistere ad una riduzione degli spread obbligazionari e quindi, in linea di continuità, ad  una lenta riduzione dei tassi sui mutui", spiega Stefano Rossini di Mutuisupermarket.it.

Il fattore primavera
In ogni caso, qualsiasi sia l'esito delle elezioni, ci stiamo approcciando ad uno dei periodi statisticamente più propizi dell'anno per tastare le migliori offerte che le banche intendono mettere in campo. " Tendenzialmente gli istituti di credito decidono da metà gennaio la strategia di offerta mutui per poi partire con le prime offerte più aggressive da fine febbraio, inizio marzo- continua Rossini-. Questo significa che marzo, aprile e maggio sono mesi caldi per la raccolta mentre luglio e dicembre sono tendenzialmente i mesi in cui si fanno più erogazioni, portando a compimento il lavoro di raccolta e considerando che in media tra la richiesta di un mutuo e la stipula effettiva in media trascorrono 90 giorni".
Quindi, per chi ha intenzione di acquistare adesso una casa, conviene di aspettare di vedere le offerte di marzo? "Durante le vacanze c'è il tempo di staccare la spina e partire con nuovi propositi. E' in questa fase che molti italiani decidono di acquistare casa per l'anno successivo. A quel punto i primi mesi sono decisivi per cercare le prime case e una volta individuate alcune papabili, si cercano poi le banche per il mutuo. E' per questo che le banche tendono a proporre le offerte migliori in primavera".
Per quest'anno che offerte ci si potrebbe aspettare? "Le banche più competitive potrebbero anche ridurre di circa 0,2%-0,3% gli attuali spread, non credo in tagli superiori". ilsole24ore.com

mercoledì 5 dicembre 2012

IMU: il saldo entro il 17 dicembre

Il termine per il pagamento dell'ultima rata dell'Imu si avvicina. Il 17 dicembre, infatti, i proprietari di abitazioni principali o seconde case dovranno versare il saldo. Ti aiutiamo a capire quali sono i dati necessari, come compilare il modello F24 e come districarti tra pertinenze e detrazioni.


BISOGNO D'AIUTO?

Il 17 dicembre scadono i termini per il saldo dell'Imu. Il calcolo e le modalità di pagamento possono risultare particolarmente complicate. Ecco alcune indicazioni.

I dati necessari
Prima di cominciare a calcolare l’Imu per la scadenza di dicembre devi recuperare le informazioni necessarie a individuare correttamente la tua situazione:
  • Recupera il rogito d’acquisto della casa o una visura catastale aggiornata su cui devi individuare la rendita catastale dell’immobile e le altre eventuali informazioni che il Comune richiede per applicare le aliquote che ha deliberato. Ad esempio alcuni Comuni, anche sull’abitazione principale, applicano aliquote diverse a seconda della classe catastale della casa (la classe catastale è contrassegnata da una lettera e un numero, A3 sta per abitazioni di tipo economico, C6 indica invece i garage…).
  • Verifica sul sito del Comune o presso gli uffici tributari quali aliquote, detrazioni e particolari situazioni sono state individuate per effettuare il conguaglio di dicembre. Potresti trovare ad esempio che il tuo Comune ha equiparato ad abitazione principale alcune situazioni particolari per le quali a giugno hai pagato come seconda casa.
  • Controlla tramite il Comune se esiste una soglia minima di versamento, al di sotto della quale l’Imu non è dovuta. Generalmente non si deve versare nulla se l’Imu dovuta complessivamente per tutto l’anno e su tutti gli immobili risulta inferiore a 12 euro.
  • La scadenza di pagamento è fissata al 17 dicembre, alcuni Comuni hanno stabilito che per aver accesso a determinate agevolazioni è necessario produrre documentazione aggiuntiva (dichiarazioni Isee, autocertificazioni…). Verifica per tempo questa condizione per non arrivare tardi all’appuntamento con il versamento.
  • Ricordati che il conguaglio è obbligatorio. Se hai venduto l’immobile nei primi sei mesi dell’anno e hai versato correttamente la rata di giugno, devi comunque verificare se con le nuove condizioni deliberate dal Comune tu non debba versare ancora una differenza o magari richiedere un rimborso perché hai pagato più del dovuto.
  • Se, facendo i conti, ti accorgi di aver già versato in acconto più di quanto dovevi per l’Imu annuale, perché magari il Comune ha ridotto l’aliquota, ovviamente non dovrai pagare il saldo di dicembre. Informati presso il Comune sulle modalità per chiedere il rimborso dell’eccedenza.

lunedì 17 settembre 2012

Imu, entro oggi la seconda rata

Seconda rata in scadenza, oggi lunedì 17 settembre, per tutti i proprietari di prima e seconda casa che hanno scelto la dilazione dell'importo totale in tre tranches. Ricordiamo a tutti gli interessati che il pagamento dovrà avvenire tramite un modello F24 e che la terza ed ultima rata scadrà a dicembre prossimo.

venerdì 31 agosto 2012

Casa: prorogato l'ecobonus fino a giugno 2013. Ecco come funziona.

Buone notizie per chi deve ristrutturare la propria abitazione: il governo ha dato il via libera alla proroga dell'ecobonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici e abitazioni.
La modifica sostanziale è la possibilità di utilizzare l'agevolazione fino a giugno 2013, diluendola in 10 anni.

Per beneficiare della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento, con demolizione e ricostruzione o con ristrutturazione senza demolizione delle murature portanti, sono richieste precise condizioni.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti, residenti e non, a prescindere dalla tipologie di reddito di cui sono titolari. In particolare: persone fisiche; artisti, professionisti e associazioni tra professionisti; imprese, società di persone e società di capitali; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Attenzione: poiché si tratta di una detrazione dalle imposte Irpef e Ires, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta, quindi un soggetto che non ha debiti d’imposta sul reddito non potrà sfruttare questa detrazione.

CONDIZIONI

Il soggetto che richiede la detrazione deve effettivamente sostenere le spese e queste devono rimanere a suo carico. Chi richiede la detrazione deve possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo: proprietà, nuda proprietà, un diritto reale, contratto di locazione anche finanziaria, comodato. Quando l’immobile è in leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing.

Attenzione: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro secondo grado possono fruire della detrazione a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In questo caso la detrazione è limitata esclusivamente agli immobili utilizzati come abitazione, non si applica quando i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. La convivenza deve sussistere sin dall’inizio dei lavori.

EDIFICI INTERESSATI

L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavori effettuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e compresi quelli strumentali. N.B. L’ agevolazione non compete per lavori effettuati su edifici di nuova costruzione.

In particolare :
gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento; nelle ristrutturazioni nelle quali è previsto il successivo frazionamento con l’aumento di unità immobiliari, il beneficio si applica solo nel caso in cui venga realizzato un impianto termico centralizzato; nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione l’agevolazione compete soltanto nel caso di fedele ricostruzione, ne sono esclusi i lavori di ampliamento.

LIMITI DI DETRAZIONE

Ogni tipologia di intervento ha un proprio limite massimo di spesa ammissibile: riqualificazione globale energetica su edifici esistenti. Gli interventi devono conseguire un risparmio annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 20 per cento.

La detrazione massima è di € 100.000, corrispondente ad una spesa di € 181.818,20. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1 comma 345 legge 296/2006). Devono essere effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari e riguardare strutture opache orizzontali (coperture parimenti), verticali (pareti esterne), finestre (infissi compresi).

Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.

Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1 comma 347 legge 296/2006).

N.B. È agevolata la sostituzione di impianti esistenti e non la realizzazione di impianti ttalmente nuovi. Il valore massimo della detrazione è di € 30.000 corrispondente ad una spesa di € 54.545,45.

ALTRE SPESE DETRAIBILI

Oltre alle spese dirette per la realizzazione e l’installazione dell’impianto, sono detraibili le spese per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e le spese per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.


Per ottenere l’agevolazione è necessario: che un tecnico abilitato attesti la corrispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge; ottenere la copia dell’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica emesso dal tecnico abilitato, acquisire la scheda informativa relativa interventi realizzati redatta secondo gli schemi del D.M. 19 febbraio 2007; trasmettere all’Enea tutta la documentazione in via telematica (acs.enea.it) o per raccomandata indirizzata a Enea, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 90 giorni dalla fine dei lavori; se privati effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nel quale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.


Per i titolari di reddito d’impresa la detrazione segue i criteri di imputazione per competenza dei relativi costi; conservare tutti i i documenti: asseverazione, ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, fatture e ricevute dei bonifici da presentare agli uffici finanziari in caso di richiesta.

lunedì 30 luglio 2012


L'acconto Imu spreme le grandi città

Chi vive nei capoluoghi paga il 54% in più della media nazionale, record a Roma: il doppio

L'acconto dell'Imu spreme soprattutto chi vive nelle grandi città. Lo dice un'elaborazioni del Caf Cisl sui versamenti del milione e duecentomila lavoratori e pensionati che si sono rivolti a questo sindacato per chiedere assistenza fiscale. Prima di tratteggiare la geografia del tributo ecco i numeri di sintesi: in media 84 euro di acconti Imu per la prima casa e 161 euro per gli altri immobili.

Ma i versamenti sono molto diversificati sul territorio. Dall'Imu arriva una stangata su chi vive nelle città capoluogo, dove sulla prima casa si è pagato in acconto una media del 54% in più rispetto alla media nazionale. Massimo aggravio per i contribuenti romani, che hanno versato il doppio rispetto agli altri italiani. Nella capitale l'acconto medio sulla prima casa è stato pari a 170 euro, il 102% in più della media. Nella classifica delle città più care segue poi Bologna (140 euro per la prima casa pari a un +67% rispetto alla media), quindi Genova (107 euro e +27%) e Napoli (105 euro e +25%). I contribuenti di Milano non si sono discostati moltissimo dalla media nazionale avendo pagato in media 99 euro (+18%). Invece a Palermo l'acconto medio pagato sulla prima casa è stato di 54 euro, al di sotto della media generale del 36% e quello sulla seconda casa di 168 euro, solo il 4% in più della media nazionale.

Bisogna tener presente che i dati del Caf Cisl sono rappresentativi solo per i lavoratori dipendenti e i pensionati, cioè delle tipologie di cittadini che si rivolgono ai Caf; la Cisl raccoglie il 18% degli utenti dei Caf nazionali. Anche l'imposta media sulla seconda casa svantaggia pesantemente, nel versamento della prima rata, le grandi città rispetto alla media nazionale: +65% con 265 euro contro 161. Il primo posto dei tartassati spetta anche in questo caso ai proprietari immobiliari romani, con 325 euro versati (+102%), seguiti dai cittadini bolognesi (309 euro, +98% rispetto alla media nazionale). Al terzo posto si piazza Milano (224 euro, +39%) seguita da Genova (217 euro +35%), Napoli (206; +28%) e Palermo (168 euro, +4%).

Il Caf Cisl ha elaborato anche la differenza in base al numero dei figli a carico: i contribuenti senza figli hanno pagato circa 91 euro, quelli con un figlio 70 euro, quelli con due 68 euro e quelli con tre o più figli 70 euro. L'ultimo dato riguarda le rate: esiste infatti la possibilità di pagare in tre rate anziché due (soltanto per l'abitazione principale). Solo l'1,6% degli assistiti ha scelto questa soluzione, che prevede un versamento intermedio a settembre.

Per i contribuenti le sorprese più amare potrebbero arrivare con il saldo finale, quello di dicembre, quando dovranno adeguare gli importi agli eventuali aumenti di aliquota decisi dai Comuni. Da uno studio di Confedilizia sulle case date in affitto, emerge che gli incrementi rispetto alla prima rata versata potranno essere notevoli: in alcuni casi, come per Roma, Napoli, e Perugia raggiungerebbero anche l'80%.

«Dai numeri del ministero dell'Economia elaborati dall'Adnkronos risulta che sugli oltre ottomila Comuni italiani un gruppo ristretto di città, l'1,2% del totale, garantisce un terzo delle entrate, cioè più di 3,2 miliardi di euro. Medaglia d'oro per Roma, con 776,3 milioni di euro, seguita da Milano con 409,9 milioni e da Torino con 202,7. A Genova sono stati raccolti 129,1 milioni, a Napoli 123,2, a Bologna 103,5, a Firenze 93,5 milioni e a Bari 65,3. (Luigi Grassia-la Stampa)

lunedì 16 luglio 2012

Imposte d'acquisto: le imposte dovute dall'acquirente


Quando si acquista una casa, l'acquirente è tenuto sia al pagamento dell'imposta di registro, o alternativamente dell'Iva, che delle imposte ipotecaria e catastale.
Più precisamente,
 Quando chi vende la casa è:
  • un privato;
  • un'impresa "non costruttrice";
  • un'impresa "costruttrice" (o che ha ristrutturato l'immobile) ed ha ultimato i lavori da più di 4 anni;
le imposte da pagare sono le seguenti:
  • imposta di registro (7%);
  • imposta ipotecaria (2%);
  • imposta catastale (1%).
Per l'acquisto della "prima casa" e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.

Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della legge finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.

L'agevolazione spetta, inoltre, a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

Infatti, l'occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di una somma inferiore a quella concordata determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;

2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% delle minori imposte versate.

Il nuovo regime di tassazione delle compravendite immobiliari prevede, quindi:
  • una deroga al principio generale in base al quale la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto;
  • una riduzione del 30% dell'onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.
ATTENZIONE
Soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale. Per tutte le altre compravendite in cui l'acquirente non è un privato e/o che la vendita riguarda terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale.

I contribuenti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli relativi alle vendite immobiliari nonché dalla rettifica del valore. Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene (normalmente rappresentato dal prezzo convenuto). Si ricorda, in tal caso, che se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle eventuali sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene.

Se, però, per l'acquisto della casa l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.

LA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Nel rogito riguardante la compravendita della casa le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;

se per l'operazione ci si è avvalsi di un' Agenzia Immobiliare e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.
In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

L'AGEVOLAZIONE PER LE COMMISSIONI IMMOBILIARI

Dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare ( Agenzie Immobiliari) per l'acquisto della "prima casa".
La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

mercoledì 20 giugno 2012

Crolla il mercato immobiliare: compravendite -20% nel primo trimestre 2012

La crisi si abbatte sul mercato immobiliare. Nei primi tre mesi del 2012, le compravendite di abitazioni sono diminuite del 19,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: in pratica, i rogiti sono passati da 136mila a 110mila, e persino il comunicato dell'agenzia del Territorio parla senza mezzi termini di "crollo". Il dato diffuso oggi contrasta pesantemente con le ultime due rilevazioni trimestrali, che invece avevano registrato leggeri segnali di ripresa. Attenzione, però, a interpretare correttamente la situazione: l'Agenzia ha contato i contratti stipulati da gennaio a marzo di quest'anno, e quindi e buona parte del crollo dipende in realtà da decisioni assunte alla fine del 2011.

Le ragioni del crollo.
Come rilevano i tecnici del Territorio "il crollo delle compravendite trascritte nel primo trimestre 2012, nasce da una crisi del mercato in atto negli ultimi mesi del 2011 e trova ampia spiegazione considerando i principali indicatori macroeconomici riferiti a tale periodo". Quali? Il Pil in diminuzione dello 0,5%, la disoccupazione in aumento al 9,6%, la spesa delle famiglie per beni durevoli in calo del 7%, il Taeg sui mutui rilevato dalla Banca d'Italia al 4,27% (un punto in più rispetto ad aprile 2011). Senza dimenticare l'effetto psicologico del boom dello spread dello scorso autunno, che potrebbe aver indotto ad aspettare tempi migliori anche chi aveva soldi da spendere. Certamente, il Pil a -1,4% rilevato dall'Istat nei primi tre mesi del 2012 non è un segnale molto confortante per i prossimi mesi.

L'effetto dell'Imu. Quello che non può aver pesato sul crollo delle compravendite – se non in minima parte – è l'introduzione dell'Imu, la nuova imposta municipale prevista dalla manovra salva-Italia, il Dl 201 del 6 dicembre 2011. Una norma arrivata quando molti rogiti per i primi mesi del 2012 erano già stati messi in calendario. Anche in questo caso, le ricadute sul mercato del nuovo tributo potranno essere valutate a pieno solo nei prossimi mesi. Così come bisognerà misurare attentamente gli effetti sui prezzi: negli ultimi anni, le quotazioni immobiliari si sono mostrate molto più "rigide" del mercato, mostrando una resistenza dovuta anche alla mancanza di alternative di investimento per i potenziali investitori; con un calo così forte delle transazioni, qualcosa potrebbe cambiare.

Gli altri settori. Il residenziale costituisce circa il 45% del mercato, e trascina giù anche le vendite dei box auto (-17,4%), ma anche negli altri settori l'andamento è fortemente negativo, tanto che il dato medio del trimestre è una diminuzione del 17,8 per cento. Il segmento del terziario (2.618 rogiti) perde il 19,6% delle transazioni, seguito dal commerciale (6.521, -17,6%), mentre l'unico a registrare una contrazione più contenuta è il settore produttivo (2.279, -7,9%). (Ilsole24ORE)

martedì 5 giugno 2012

IMU: tutte le regole!

Entro il 18 giugno se sei proprietario di immobili e terreni devi pagare la prima rata dell’Imu (Imposta municipale propria). La nuova Ici non è affatto facile da calcolare, le regole sono complesse e possono cambiare in corso d'opera.

Rate e scadenze
Per l'abitazione principale puoi decidere di suddividere l'importo dell'Imu in due oppure in tre rate. La prima tranche si versa comunque entro il 18 giugno, se hai scelto di pagare in tre rate allora segna in agenda di versare la seconda rata entro il 17 settembre e la terza entro il 17 dicembre; se preferisci solo due rate puoi pagare la seconda alla scadenza di dicembre.


Calcola l'imposta per l'abitazione principale
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi:
rivalutare la rendita catastale del 5% (basta moltiplicarla per 1,05) e moltiplicare il risultato per 160. Poi devi applicare al valore così ottenuto l'aliquota fissata dallo Stato, lo 0,4%;
rapportare l'importo così ottenuto al periodo di possesso e alla percentuale di possesso. Per esempio, se hai comprato casa a marzo, devi pagare l’Imu per 10 mesi (ricordati che il mese si conta per intero solo se il possesso si è protratto per più di 14 giorni) quindi devi dividere il totale per dodici moltiplicare il risultato per dieci;
sottrarre dall'importo ottenuto la (o le) detrazioni che ti spettano sull’abitazione principale e sui figli rapportate al periodo di possesso ;
sottrarre 200 euro per l’abitazione principale da suddividere in parti uguali tra gli aventi diritto (per esempio, se la proprietà della casa è divisa al 70% alla moglie e al 30% al marito, entrambi potranno detrarre 100 euro);
sottrarre 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente anche se non a carico (per un massimo di 8 figli). In caso di separazione è il coniuge che vive nella casa familiare a dover pagare l’Imu;
ricordare che la detrazione che ti spetta per i figli deve essere divisa tra i genitori (quindi 25 euro a testa) e rapportata al periodo di possesso della casa (se è tutto l’anno non è necessario, ovviamente), in caso di separazione spetta a chi vive con il figlio. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi in cui il figlio è stato residente fino al compimento dei 26 anni (ad esempio, se tuo figlio ha compiuto 26 anni il 14 marzo scorso la detrazione dovrà essere divisa per 12 e moltiplicata per 2 mesi, se li compie il 15 marzo i mesi diventano tre);
dividere il risultato ottenuto per tre o per due a seconda di quale rateazione hai scelto;
mettere nella tua agenda una revisione del conto che hai appena fatto: la rata di dicembre dell'Imu infatti sarà a conguaglio del dovuto sulla base delle regole che nel frattempo i singoli Comuni avranno deliberato (hanno tempo fino al 30 settembre). I Comuni possono aumentare o diminuire l’aliquota base di 0,3 punti percentuali e quella sull’abitazione principale di 0,2 punti percentuali, oltre a rivedere le detrazioni. Quindi, a dicembre devi rifare i conti con le regole applicate dal tuo Comune e pagare la differenza tra il dovuto e quanto hai versato in una o due rate.

Le seconde case: aliquota più elevata e niente detrazioni
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160. Poi devi applicare al valore così ottenuto l'aliquota base sulle seconde case che è pari allo 0,76%, senza alcuna detrazione.
Il pagamento deve essere fatto entro il 18 giugno per la prima rata, pari alla metà del dovuto, e il secondo entro il 17 dicembre.
La prima rata così calcolata, deve essere divisa ancora a metà per essere versata in parte al Comune e in parte allo Stato, con il modello F24.
Ancora una volta la rata di dicembre sarà a conguaglio, quindi dovremo aspettare le delibere del Comune per sapere quanto dovremo pagare di differenza, ma attenzione, anche lo Stato può scegliere di cambiare le regole prima della scadenza della seconda rata. Infatti, entro il 10 dicembre lo Stato, sulla base di quanto incasserà con la prima rata, deciderà come e se modificare l’aliquota base. Il povero contribuente dovrà quindi aspettare a ridosso della scadenza (il 10 dicembre cade 7 giorni prima della data utile al versamento) e rifare i conti di quanto deve allo Stato, di quanto deve al Comune, sottrarre quanto ha versato e pagare la differenza a chi di dovere.
La casa di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente in case di riposo è considerata seconda casa ai fini dell’Imu. Almeno per la prima scadenza di giugno. Poi ogni singolo Comune deciderà se assimilarla ad abitazione principale. Se questo avviene a dicembre potrai recuperare l’eccedenza inutilmente versata e anche la quota dovuta allo Stato non deve essere versata.

Se hai venduto la casa entro giugno 2012
Paghi l'Imu tutto in una sola rata entro il 18 giugno, se hai venduto l'immobile nei primi sei mesi del 2012, sia che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Ricordati, però, che entro il 17 dicembre dovrai rivedere i calcoli alla luce delle eventuali modifiche delle condizioni da parte del Comune o dello Stato.

Come si paga
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente tramite modello F24 (puoi scaricarlo qui a fianco fra le Risorse), pagando online sul sito dell’Agenzia delle entrate (occorre essere registrati e avere il Pin d’accesso ) oppure in modo tradizionale in banca, negli uffici postali o presso gli agenti della riscossione (Equitalia). Da dicembre sarà nuovamente possibile utilizzare il bollettino postale, le cui modalità di compilazione verranno rese note più avanti. Chi possiede la partita Iva potrà pagare esclusivamente per via telematica.
Il vecchio F24 può essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013.
Ti consigliamo di fare molta attenzione quando compili la colonna della “rateazione” dell'F24. Infatti, per l’abitazione principale devi indicare 0101 se hai deciso di versare l’acconto di giugno in una sola rata, se invece hai optato per versarlo in due rate devi scrivere 0102. In questo secondo caso nell’F24 di settembre dovrai indicare 0202.
Per la seconda casa, invece, nella colonna rateazione non indicare nulla.

I codici tributo da inserire nell’F24 sono:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)

Gli ultimi pagamenti Ici
Se hai qualche pendenza Ici (cartelle in sospeso o ravvedimenti dell’ultimo minuto per una dimenticanza dello scorso anno) dovrai utilizzare nuovi codici tributo per i pagamenti: per l’abitazione principale 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943, interessi e sanzioni usanoi ancora i codici 3906 e 3907.

Poche certezze, tanta confusione

L'Imu ha aleggiato sulle nostre tasche per un bel po' di tempo finché il Governo si è deciso a dare le indicazioni operative con un decreto che invece di dare regole certe e facilitare il compito al contribuente rafforza la confusione da cui è nata questa imposta. Tanto che sarà difficile per gli italiani capirci qualcosa e saranno le tasche di chi presta l'assistenza fiscale a gioirne. Per non parlare di quanto poco rispetto ci sia nei confronti dei diritti del contribuente che vedrà cambiare le regole del gioco durante l’anno: una violazione del principio della certezza del diritto fiscale e dello Statuto del Contribuente. Infatti, i Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota. Così anche chi non dovrebbe versare l’Imu al proprio Comune perché ad esempio ha ridotto l’aliquota o aumentato la detrazione, deve comunque versare la prima rata con le regole stabilite dallo Stato e chiedere poi il rimborso per l’eccedenza. Un meccanismo assurdo. (altroconsumo.it)

venerdì 25 maggio 2012

Quotazioni immobiliari Penisola sorrentina

Quotazioni immobiliare Aprile 2012
Lo scorso aprile, in allegato al numero freepress del mattone, è uscito il nuovo Quotazioni immobiliari relativo alla Penisola Sorrentina, con le stime aggiornate secondo la media delle principali agenzie immobiliari del territorio.

I vali medi a mq riportati da Quotazioni immobiliari sono calcolati per immobili di quadratura media di 90-100 mq e in condizioni soddisfacenti in modo da dare un indicatore che può essere di base il calcolo successivo dei singoli coefficienti migliorativi o peggiorativi.


COEFFICIENTI CORRETTIVI DA APPLICARE 
ALLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI

Taglio                                                                         + o-  5/6%
(coefficiente correttivo massimo)                                                             

Stato conservativo                                         - 20% / + 10%
(coefficiente da applicare a seconda delle                                             
condizioni dell'appartamento)

Qualità delle finiture                                                 + o-  5/6%
(coefficiente correttivo nel caso di qualità ottima
rispetto a qualità economica)

Dotazione impianti                                                         + 4/5%
(coefficiente correttivo rispetto ad un analogo appartamento
dello stesso standard privo di impianti)

Dotazione pertinenze accessorie
  • Presenza parcheggio esclusivo dell'unità immobiliare   + 5/10%
  • Pertinenze esclusive                                                   + 4/5%

Caratteristiche posizionali e qualitative 

Livello di piano               
                seminterrato   - 20/25%                                                                          
                terra                   - 10% 
                attico            + 15/20%         
                           
Affaccio e panoramicità                                        +o- 15/20%

luminosità                                                                    + 10/15%



Qualità distributiva e funzionalità ambienti             +4/5%


martedì 22 maggio 2012

L'IMU SECONDO IL CORRIERE DELLA SERA


L COMODATO D'USO NON BASTA, IL FIGLIO DEVE AVERE LA PROPRIETÀ DELLA CASA «PRESTATA»

Imu, no sconto se nella seconda casa vanno i figli

Doppia agevolazione se i coniugi risiedono in comuni diversi «per esigenze lavorative». Un'abitazione principale su 4 non paga

ROMA - La circolare del ministero dell'Economia sull'Imu conferma una interpretazione molto restrittiva dei criteri per l'individuazione della prima casa, sulla quale l'aliquota è più leggera e si beneficia delle detrazioni. Viene del resto confermata l'impostazione del decreto Salva-Italia che non solo ha istituito la nuova imposta sugli immobili a valere anche sulla casa di abitazione, ma ha anche fissato precisi paletti antielusione rispetto alla vecchia Ici, dalla quale erano appunto esenti, dal 2008, tutti gli immobili che risultavano prime case, circa il 60% del totale. Tipico l'esempio dei genitori che davano in comodato d'uso (affitto gratuito) un secondo appartamento al figlio o alla figlia. In questo caso gli stessi genitori non pagavano l'Ici su nessuna delle due abitazioni, né quella dove vivevano né quella concessa in uso. L'Imu, invece, sarà dovuta su entrambe: con aliquota agevolata sulla loro casa e con l'aliquota base più alta su quella data al figlio, perché appunto considerata una seconda casa.
La prima casa
La circolare diffusa venerdì è chiara: «Rispetto a quanto previsto per l'Ici, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità». Per prima casa si intende infatti quella nella quale «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Quindi se alcuni membri della famiglia stabiliscono la loro residenza e dimora «in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». In altri termini la prima casa «deve essere costituita da una sola unità», quella sulla quale si verifica la sussistenza di requisiti: possesso, residenza e dimora. Se quindi si hanno due case e una la si dà per esempio al proprio figlio perché ci vada a vivere, non basta che questi ci risieda e vi dimori, ma deve anche avere la proprietà della stessa (acquisita anche attraverso la donazione) o un diritto reale su di essa (per esempio l'usufrutto, anche se questo di solito si verifica col figlio che dà l'immobile al genitore).
Due prime abitazioni?
In un solo caso la circolare illustra un esempio di nucleo familiare con due immobili su entrambi i quali è possibile pagare l'Imu agevolata per l'abitazione principale. Si verifica quando i coniugi risiedano e abbiano la dimora abituale in comuni diversi, «ad esempio, per esigenze lavorative». Ma se marito e moglie fanno questa stessa cosa in due case ubicate nello stesso comune la doppia agevolazione non scatta più e l'aliquota base (0,4%) si potrà applicare solo su uno dei due immobili.
Casa in affitto e casa in comodato
Le norme antielusive hanno certamente una loro ragion d'essere, alla luce dei numerosi abusi che si sono verificati in passato con le residenze fittizie, per esempio con i figli sulle seconde case al mare o in montagna. Resta però il fatto che la norma può essere penalizzante per la famiglia se si osserva che i genitori che danno un appartamento al figlio con comodato d'uso sono fiscalmente trattati allo stesso modo che se lo danno in affitto sul mercato. Anzi sono penalizzati. In entrambi i casi, infatti, devono versare l'Imu sulla seconda casa e in più, sulla prima casa, perdono la detrazione di 50 euro sul figlio che non vive più con loro. Senza contare che sull'immobile concesso al familiare non incasseranno l'affitto.
Una casa su 4 esente
Nonostante tutto ciò, il governo stima che il 24% delle abitazioni principali, cioè 4,6 milioni su 19,2 milioni, non pagherà l'Imu. Perché? Per effetto delle detrazioni e del margine di manovra attribuito ai comuni. Essi, infatti, possono intervenire sull'aliquota dello 0,4% aumentandola fino a 0,6% o diminuendola fino a 0,2%. Inoltre possono aumentare la detrazione di 200 euro prevista sulla prima casa «fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà - aggiunge la circolare - può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione». I comuni non possono invece variare l'importo della detrazione prevista per i figli che è, per il 2012 e il 2013, di «50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale». Le detrazioni sui figli non possono in ogni caso superare 400 euro.
La parola dunque, almeno sulle aliquote e sulla detrazione prima casa, passa ai comuni, i quali, però, viste le ristrettezze di bilancio e i vincoli del patto di stabilità interno, hanno davvero scarsi margini.
Enrico Marro