Vi lascio con un interessante articolo uscito sul Mattino di appena 5 gg fa, relativo a tutte le novità del contesto condominio. Buon fine settimana.
La riforma modificata sarà poi rispedita a Palazzo Madama dove dovrebbe essere definitivamente convertita in legge. Ma molti sono i dubbi ancora presenti sul testo: in particolare su due articoli inseriti dalla Camera durante l'esame in commissione sui quali in Governo ha già espresso parere negativo.
Si tratta dell'istituzione presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio del «Registro degli amministratori di condominio» (articolo 26) e del «Registro del Repertorio dei condominii» (articolo 25). Il parere negativo è legato all'onerosità delle norme e all'aggravio, in termini burocratici, che da esse scaturirebbe. In attesa che si sciolgano dunque gli ultimi nodi, tra le novità del testo c'è l'arrivo (facoltativo, come del resto è già oggi, quantomeno perché non esplicitamente vietato) del sito internet del condominio.
L'assemblea potrà infatti deliberare in tal senso (sarà difficile però perché le spese relative saranno a carico dei condomini) e realizzare il proprio sito internet dal quale i singoli condomini, previa richiesta di password, potranno scaricare i rendiconti mensili, le stesse delibere e documentazione varia. E se i condomini non sono convinti della trasparenza della gestione, le stesse assemblee (con una maggioranza meglio identificata) potranno decidere di nominare un revisore condominiale dei conti.
Altra novità riguarderebbe la nomina dell'amministratore del condominio che avrebbe durata doppia rispetto a quella attuale (da 1 a 2 anni). Anche se il dubbio da molti espresso in questo caso è: se l'amministratore non sa, ad esempio, fare bene il suo lavoro, perché tenerlo un anno in più? E sempre per gli amministratori è prevista la stipula (su richiesta dell'assemblea) di una polizza assicurativa contro i rischi professionali, anche in questo caso però a carico dei condomini.
Novità anche nella definizione e nella protezione delle cosiddette «parti comuni». Queste includeranno ad esempio anche i sottotetti destinati appunto all'uso comune. E una stretta arriva per chi arreca danni o disturba: vengono infatti meglio esplicitati concetti già tali in giurisprudenza. Come ad esempio eventuali delibere dell'assemblea per la cessazione delle attività che incidono negativamente sulle cose comuni, e quindi anche sulla tranquillità comune.
Si stabilisce infine la possibilità del distacco dal riscaldamento centralizzato in caso di malfunzionamento. Tra le novità del testo alcune zone grigie come ad esempio la possibilità (articolo 13) per l'assemblea dei condomini di autorizzare l'amministratore a partecipare o collaborare a programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali per favorire il recupero del patrimonio edilizio, la vivibilità urbana e la sostenibilità ambientale della zona nella quale il condominio è ubicato. Scelta difficile considerando che spesso si scatenano guerre di palazzo per decisioni molto meno impegnative.
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