Se non si è provveduto alla registrazione del contratto di locazione sono previste le seguenti sanzioni:
- Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta in caso di omissione della registrazione;
- Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta sulla differenza, se il canone accertato dall’ufficio, anche se ridotto di ¼, è superiore a quello dichiarato;
- Dal 200% al 400% dell’imposta corrispondente, se l’ufficio contesta l’occultazione, anche parziale, del canone percepito; l’omesso pagamento delle annualità successive prevede l’applicazione di una sanzione del 30% dell’imposta dovuta.
I rimedi contro le sanzioni su esposte consistono nel ravvedimento operoso che permette di regolarizzare sia la tardiva registrazione del contratto di locazione, sia il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione dei contratti.
Tale regolarizzazione volontaria consente al contribuente di ottenere una riduzione della sanzione originaria.
Naturalmente la riduzione sarà tanto maggiore quanto minore è il periodo di tempo trascorso tra la scadenza del termine non rispettato e la regolarizzazione. Tale regolarizzazione consiste nel pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta di registro, sanzione ridotta ed interessi.
• Nello specifico, in caso di mancata registrazione, bisogna pagare:
- Una sanzione del 15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza;
- Una sanzione del 24% dell’imposta dovuta (1/5 del 120%) se si provvede entro un anno dalla scadenza.
Se si sbaglia nell’indicare il codice tributo o il codice ufficio nel modello F23, non occorre pagare la sanzione se si presenta una comunicazione scritta all’ufficio interessato.
• In caso di pagamenti tardivi, occorre versare:
- Una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- Una sanzione del 6% dell’imposta dovuta (1/5 del 30%) se il versamento è fatto entro un anno dalla scadenza.
Nel caso poi che venga notificato al contribuente un avviso di accertamento, è comunque possibile pagare delle sanzioni ridotte fino a ¼. Ciò è possibile nello specifico quando:
- In pagamento è fatto entro i termini per proporre ricorso; in tal caso viene versato ¼ della sanzione irrogata dall’ufficio mediante l’atto di accertamento;
- L’accertamento è definito per adesione, ossia mediante un procedimento in cui l’imponibile viene definito in misura inferiore rispetto all’atto di accertamento.
Questa possibilità però non è consentita nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stato registrato ma non sia stata pagata l’imposta per le annualità successive.
Si tenga presente che il ravvedimento è consentito solo se non è già intervenuto l’ufficio con atti di contestazione, di accertamento o mediante accessi, ispezioni e controlli di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. (tutorcasa.it)
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