mercoledì 17 ottobre 2012

Mancata registrazione del contratto di locazione: ecco i rimedi


rimedi omessa registrazione affittoSe non si è provveduto alla registrazione del contratto di locazione sono previste le seguenti sanzioni:
- Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta in caso di omissione della registrazione;
- Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta sulla differenza, se il canone accertato dall’ufficio, anche se ridotto di ¼, è superiore a quello dichiarato;
- Dal 200% al 400% dell’imposta corrispondente, se l’ufficio contesta l’occultazione, anche parziale, del canone percepito; l’omesso pagamento delle annualità successive prevede l’applicazione di una sanzione del 30% dell’imposta dovuta. 
rimedi contro le sanzioni su esposte consistono nel ravvedimento operoso che permette di regolarizzare  sia la tardiva registrazione del contratto di locazione, sia il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione dei contratti. 
Tale regolarizzazione volontaria consente al contribuente di ottenere una riduzione della sanzione originaria. 
Naturalmente la riduzione sarà tanto maggiore quanto minore è il periodo di tempo trascorso tra la scadenza del termine non rispettato e la regolarizzazione. Tale regolarizzazione consiste nel pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta di registro, sanzione ridotta ed interessi. 
Nello specifico, in caso di mancata registrazione,  bisogna pagare:
- Una sanzione del 15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza;
- Una sanzione del 24% dell’imposta dovuta (1/5 del 120%) se si provvede entro un anno dalla scadenza.
Se si sbaglia nell’indicare il codice tributo o il codice ufficio nel modello F23, non occorre pagare la sanzione se si presenta una comunicazione scritta all’ufficio interessato. 
sanzioni mancata registrazione In caso di pagamenti tardivi, occorre versare:
- Una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- Una sanzione del 6% dell’imposta dovuta (1/5 del 30%) se il versamento è fatto entro un anno dalla scadenza.
Nel caso poi che venga notificato al contribuente un avviso di accertamento, è comunque possibile pagare delle sanzioni ridotte fino a ¼.  Ciò è possibile nello specifico quando:
- In pagamento è fatto entro i termini per proporre ricorso; in tal caso viene versato ¼ della sanzione irrogata dall’ufficio mediante l’atto di accertamento;
- L’accertamento è definito per adesione, ossia mediante un procedimento in cui l’imponibile viene definito in misura inferiore rispetto all’atto di accertamento.
Questa possibilità però non è consentita nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stato registrato ma non sia stata pagata l’imposta per le annualità successive. 
Si tenga presente che il ravvedimento è consentito solo se non è già intervenuto l’ufficio con atti di contestazione, di accertamento o mediante accessi, ispezioni e controlli di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. (tutorcasa.it)

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