Rate e scadenze
Per l'abitazione principale puoi decidere di suddividere l'importo dell'Imu in due oppure in tre rate. La prima tranche si versa comunque entro il 18 giugno, se hai scelto di pagare in tre rate allora segna in agenda di versare la seconda rata entro il 17 settembre e la terza entro il 17 dicembre; se preferisci solo due rate puoi pagare la seconda alla scadenza di dicembre.
Calcola l'imposta per l'abitazione principale
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi:
rivalutare la rendita catastale del 5% (basta moltiplicarla per 1,05) e moltiplicare il risultato per 160. Poi devi applicare al valore così ottenuto l'aliquota fissata dallo Stato, lo 0,4%;
rapportare l'importo così ottenuto al periodo di possesso e alla percentuale di possesso. Per esempio, se hai comprato casa a marzo, devi pagare l’Imu per 10 mesi (ricordati che il mese si conta per intero solo se il possesso si è protratto per più di 14 giorni) quindi devi dividere il totale per dodici moltiplicare il risultato per dieci;
sottrarre dall'importo ottenuto la (o le) detrazioni che ti spettano sull’abitazione principale e sui figli rapportate al periodo di possesso ;
sottrarre 200 euro per l’abitazione principale da suddividere in parti uguali tra gli aventi diritto (per esempio, se la proprietà della casa è divisa al 70% alla moglie e al 30% al marito, entrambi potranno detrarre 100 euro);
sottrarre 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente anche se non a carico (per un massimo di 8 figli). In caso di separazione è il coniuge che vive nella casa familiare a dover pagare l’Imu;
ricordare che la detrazione che ti spetta per i figli deve essere divisa tra i genitori (quindi 25 euro a testa) e rapportata al periodo di possesso della casa (se è tutto l’anno non è necessario, ovviamente), in caso di separazione spetta a chi vive con il figlio. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi in cui il figlio è stato residente fino al compimento dei 26 anni (ad esempio, se tuo figlio ha compiuto 26 anni il 14 marzo scorso la detrazione dovrà essere divisa per 12 e moltiplicata per 2 mesi, se li compie il 15 marzo i mesi diventano tre);
dividere il risultato ottenuto per tre o per due a seconda di quale rateazione hai scelto;
mettere nella tua agenda una revisione del conto che hai appena fatto: la rata di dicembre dell'Imu infatti sarà a conguaglio del dovuto sulla base delle regole che nel frattempo i singoli Comuni avranno deliberato (hanno tempo fino al 30 settembre). I Comuni possono aumentare o diminuire l’aliquota base di 0,3 punti percentuali e quella sull’abitazione principale di 0,2 punti percentuali, oltre a rivedere le detrazioni. Quindi, a dicembre devi rifare i conti con le regole applicate dal tuo Comune e pagare la differenza tra il dovuto e quanto hai versato in una o due rate.
Le seconde case: aliquota più elevata e niente detrazioni
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160. Poi devi applicare al valore così ottenuto l'aliquota base sulle seconde case che è pari allo 0,76%, senza alcuna detrazione.
Il pagamento deve essere fatto entro il 18 giugno per la prima rata, pari alla metà del dovuto, e il secondo entro il 17 dicembre.
La prima rata così calcolata, deve essere divisa ancora a metà per essere versata in parte al Comune e in parte allo Stato, con il modello F24.
Ancora una volta la rata di dicembre sarà a conguaglio, quindi dovremo aspettare le delibere del Comune per sapere quanto dovremo pagare di differenza, ma attenzione, anche lo Stato può scegliere di cambiare le regole prima della scadenza della seconda rata. Infatti, entro il 10 dicembre lo Stato, sulla base di quanto incasserà con la prima rata, deciderà come e se modificare l’aliquota base. Il povero contribuente dovrà quindi aspettare a ridosso della scadenza (il 10 dicembre cade 7 giorni prima della data utile al versamento) e rifare i conti di quanto deve allo Stato, di quanto deve al Comune, sottrarre quanto ha versato e pagare la differenza a chi di dovere.
La casa di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente in case di riposo è considerata seconda casa ai fini dell’Imu. Almeno per la prima scadenza di giugno. Poi ogni singolo Comune deciderà se assimilarla ad abitazione principale. Se questo avviene a dicembre potrai recuperare l’eccedenza inutilmente versata e anche la quota dovuta allo Stato non deve essere versata.
Se hai venduto la casa entro giugno 2012
Paghi l'Imu tutto in una sola rata entro il 18 giugno, se hai venduto l'immobile nei primi sei mesi del 2012, sia che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Ricordati, però, che entro il 17 dicembre dovrai rivedere i calcoli alla luce delle eventuali modifiche delle condizioni da parte del Comune o dello Stato.
Come si paga
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente tramite modello F24 (puoi scaricarlo qui a fianco fra le Risorse), pagando online sul sito dell’Agenzia delle entrate (occorre essere registrati e avere il Pin d’accesso ) oppure in modo tradizionale in banca, negli uffici postali o presso gli agenti della riscossione (Equitalia). Da dicembre sarà nuovamente possibile utilizzare il bollettino postale, le cui modalità di compilazione verranno rese note più avanti. Chi possiede la partita Iva potrà pagare esclusivamente per via telematica.
Il vecchio F24 può essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013.
Ti consigliamo di fare molta attenzione quando compili la colonna della “rateazione” dell'F24. Infatti, per l’abitazione principale devi indicare 0101 se hai deciso di versare l’acconto di giugno in una sola rata, se invece hai optato per versarlo in due rate devi scrivere 0102. In questo secondo caso nell’F24 di settembre dovrai indicare 0202.
Per la seconda casa, invece, nella colonna rateazione non indicare nulla.
I codici tributo da inserire nell’F24 sono:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
Gli ultimi pagamenti Ici
Se hai qualche pendenza Ici (cartelle in sospeso o ravvedimenti dell’ultimo minuto per una dimenticanza dello scorso anno) dovrai utilizzare nuovi codici tributo per i pagamenti: per l’abitazione principale 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943, interessi e sanzioni usanoi ancora i codici 3906 e 3907.
Poche certezze, tanta confusione
L'Imu ha aleggiato sulle nostre tasche per un bel po' di tempo finché il Governo si è deciso a dare le indicazioni operative con un decreto che invece di dare regole certe e facilitare il compito al contribuente rafforza la confusione da cui è nata questa imposta. Tanto che sarà difficile per gli italiani capirci qualcosa e saranno le tasche di chi presta l'assistenza fiscale a gioirne. Per non parlare di quanto poco rispetto ci sia nei confronti dei diritti del contribuente che vedrà cambiare le regole del gioco durante l’anno: una violazione del principio della certezza del diritto fiscale e dello Statuto del Contribuente. Infatti, i Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota. Così anche chi non dovrebbe versare l’Imu al proprio Comune perché ad esempio ha ridotto l’aliquota o aumentato la detrazione, deve comunque versare la prima rata con le regole stabilite dallo Stato e chiedere poi il rimborso per l’eccedenza. Un meccanismo assurdo. (altroconsumo.it)
Per calcolare il valore su cui applicare l’Imu, devi rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160. Poi devi applicare al valore così ottenuto l'aliquota base sulle seconde case che è pari allo 0,76%, senza alcuna detrazione.
Il pagamento deve essere fatto entro il 18 giugno per la prima rata, pari alla metà del dovuto, e il secondo entro il 17 dicembre.
La prima rata così calcolata, deve essere divisa ancora a metà per essere versata in parte al Comune e in parte allo Stato, con il modello F24.
Ancora una volta la rata di dicembre sarà a conguaglio, quindi dovremo aspettare le delibere del Comune per sapere quanto dovremo pagare di differenza, ma attenzione, anche lo Stato può scegliere di cambiare le regole prima della scadenza della seconda rata. Infatti, entro il 10 dicembre lo Stato, sulla base di quanto incasserà con la prima rata, deciderà come e se modificare l’aliquota base. Il povero contribuente dovrà quindi aspettare a ridosso della scadenza (il 10 dicembre cade 7 giorni prima della data utile al versamento) e rifare i conti di quanto deve allo Stato, di quanto deve al Comune, sottrarre quanto ha versato e pagare la differenza a chi di dovere.
La casa di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente in case di riposo è considerata seconda casa ai fini dell’Imu. Almeno per la prima scadenza di giugno. Poi ogni singolo Comune deciderà se assimilarla ad abitazione principale. Se questo avviene a dicembre potrai recuperare l’eccedenza inutilmente versata e anche la quota dovuta allo Stato non deve essere versata.
Se hai venduto la casa entro giugno 2012
Paghi l'Imu tutto in una sola rata entro il 18 giugno, se hai venduto l'immobile nei primi sei mesi del 2012, sia che si tratti di abitazione principale o seconda casa. Ricordati, però, che entro il 17 dicembre dovrai rivedere i calcoli alla luce delle eventuali modifiche delle condizioni da parte del Comune o dello Stato.
Come si paga
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente tramite modello F24 (puoi scaricarlo qui a fianco fra le Risorse), pagando online sul sito dell’Agenzia delle entrate (occorre essere registrati e avere il Pin d’accesso ) oppure in modo tradizionale in banca, negli uffici postali o presso gli agenti della riscossione (Equitalia). Da dicembre sarà nuovamente possibile utilizzare il bollettino postale, le cui modalità di compilazione verranno rese note più avanti. Chi possiede la partita Iva potrà pagare esclusivamente per via telematica.
Il vecchio F24 può essere comunque utilizzato fino al 31 maggio 2013.
Ti consigliamo di fare molta attenzione quando compili la colonna della “rateazione” dell'F24. Infatti, per l’abitazione principale devi indicare 0101 se hai deciso di versare l’acconto di giugno in una sola rata, se invece hai optato per versarlo in due rate devi scrivere 0102. In questo secondo caso nell’F24 di settembre dovrai indicare 0202.
Per la seconda casa, invece, nella colonna rateazione non indicare nulla.
I codici tributo da inserire nell’F24 sono:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
Gli ultimi pagamenti Ici
Se hai qualche pendenza Ici (cartelle in sospeso o ravvedimenti dell’ultimo minuto per una dimenticanza dello scorso anno) dovrai utilizzare nuovi codici tributo per i pagamenti: per l’abitazione principale 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943, interessi e sanzioni usanoi ancora i codici 3906 e 3907.
Poche certezze, tanta confusione
L'Imu ha aleggiato sulle nostre tasche per un bel po' di tempo finché il Governo si è deciso a dare le indicazioni operative con un decreto che invece di dare regole certe e facilitare il compito al contribuente rafforza la confusione da cui è nata questa imposta. Tanto che sarà difficile per gli italiani capirci qualcosa e saranno le tasche di chi presta l'assistenza fiscale a gioirne. Per non parlare di quanto poco rispetto ci sia nei confronti dei diritti del contribuente che vedrà cambiare le regole del gioco durante l’anno: una violazione del principio della certezza del diritto fiscale e dello Statuto del Contribuente. Infatti, i Comuni hanno facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota. Così anche chi non dovrebbe versare l’Imu al proprio Comune perché ad esempio ha ridotto l’aliquota o aumentato la detrazione, deve comunque versare la prima rata con le regole stabilite dallo Stato e chiedere poi il rimborso per l’eccedenza. Un meccanismo assurdo. (altroconsumo.it)
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