venerdì 31 agosto 2012

Casa: prorogato l'ecobonus fino a giugno 2013. Ecco come funziona.

Buone notizie per chi deve ristrutturare la propria abitazione: il governo ha dato il via libera alla proroga dell'ecobonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici e abitazioni.
La modifica sostanziale è la possibilità di utilizzare l'agevolazione fino a giugno 2013, diluendola in 10 anni.

Per beneficiare della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento, con demolizione e ricostruzione o con ristrutturazione senza demolizione delle murature portanti, sono richieste precise condizioni.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti, residenti e non, a prescindere dalla tipologie di reddito di cui sono titolari. In particolare: persone fisiche; artisti, professionisti e associazioni tra professionisti; imprese, società di persone e società di capitali; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Attenzione: poiché si tratta di una detrazione dalle imposte Irpef e Ires, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta, quindi un soggetto che non ha debiti d’imposta sul reddito non potrà sfruttare questa detrazione.

CONDIZIONI

Il soggetto che richiede la detrazione deve effettivamente sostenere le spese e queste devono rimanere a suo carico. Chi richiede la detrazione deve possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo: proprietà, nuda proprietà, un diritto reale, contratto di locazione anche finanziaria, comodato. Quando l’immobile è in leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing.

Attenzione: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro secondo grado possono fruire della detrazione a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In questo caso la detrazione è limitata esclusivamente agli immobili utilizzati come abitazione, non si applica quando i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. La convivenza deve sussistere sin dall’inizio dei lavori.

EDIFICI INTERESSATI

L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavori effettuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e compresi quelli strumentali. N.B. L’ agevolazione non compete per lavori effettuati su edifici di nuova costruzione.

In particolare :
gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento; nelle ristrutturazioni nelle quali è previsto il successivo frazionamento con l’aumento di unità immobiliari, il beneficio si applica solo nel caso in cui venga realizzato un impianto termico centralizzato; nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione l’agevolazione compete soltanto nel caso di fedele ricostruzione, ne sono esclusi i lavori di ampliamento.

LIMITI DI DETRAZIONE

Ogni tipologia di intervento ha un proprio limite massimo di spesa ammissibile: riqualificazione globale energetica su edifici esistenti. Gli interventi devono conseguire un risparmio annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 20 per cento.

La detrazione massima è di € 100.000, corrispondente ad una spesa di € 181.818,20. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1 comma 345 legge 296/2006). Devono essere effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari e riguardare strutture opache orizzontali (coperture parimenti), verticali (pareti esterne), finestre (infissi compresi).

Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.

Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1 comma 347 legge 296/2006).

N.B. È agevolata la sostituzione di impianti esistenti e non la realizzazione di impianti ttalmente nuovi. Il valore massimo della detrazione è di € 30.000 corrispondente ad una spesa di € 54.545,45.

ALTRE SPESE DETRAIBILI

Oltre alle spese dirette per la realizzazione e l’installazione dell’impianto, sono detraibili le spese per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e le spese per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.


Per ottenere l’agevolazione è necessario: che un tecnico abilitato attesti la corrispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge; ottenere la copia dell’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica emesso dal tecnico abilitato, acquisire la scheda informativa relativa interventi realizzati redatta secondo gli schemi del D.M. 19 febbraio 2007; trasmettere all’Enea tutta la documentazione in via telematica (acs.enea.it) o per raccomandata indirizzata a Enea, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 90 giorni dalla fine dei lavori; se privati effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nel quale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.


Per i titolari di reddito d’impresa la detrazione segue i criteri di imputazione per competenza dei relativi costi; conservare tutti i i documenti: asseverazione, ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, fatture e ricevute dei bonifici da presentare agli uffici finanziari in caso di richiesta.

Nessun commento:

Posta un commento