mercoledì 31 ottobre 2012

Le vernici ecologiche

Alzi la mano chi non si sia mai armato di pittura e pennello per dare una rinfrescata alle pareti di casa, al soffitto o alla ringhiera del balcone? Una scelta economica e, perché no, capace anche di essere soddisfacente a livello personale che può trasformarsi anche in un gesto attento all'ambiente utilizzando vernici naturali ed ecologiche
Che la vernice sia un composto inquinante è cosa nota a tutti, meno noto però è forse il fatto che i composti tossici rilasciati possono nuocere anche alla nostra salute e non solo a quella dell'ambiente. E' stimato, infatti che ogni anno in Italia si smaltisce un milione di tonnellate di vernici e prodotti similari. Un appartamento medio, di circa 100 mq ha una superficie di circa 300 mq di parete e calcolando che il consumo di pittura è di circa 0,3 litri al mq per mano e si mette in conto di rimbiancare l'appartamento almeno ogni 5 anni, in mezzo secolo si arrivano a utilizzare durante la vita circa 1000 litri di vernice procapite. Con un impatto ambientale ancora maggiore se si mette in conto che per ogni chilogrammo di vernici, si producono 100 kg di rifiuti speciali!
E' per questo che diventa importante, nel momento in cui si decide di rinfrescare l'appartamento, di scegliere vernici biologiche ed ecologiche capaci di soddisfare le medesime esigenze pittoriche ma prive di emissioni non salutari e che contribuiscono a ridurre l'inquinamento domestico. Si diffondono sempre di più, infatti, le cosiddette vernici fotocatalitiche, le stesse utilizzate, ad esempio da Total per costruire la prima stazione di servizio Eco-attiva che, attraverso il processo noto come fotocatalisi (qualcosa di simile alla fotosintesi clorofilliana), riescono a trasformare sostanze altamente nocive che si formano nell'appartamento - in particolare le famigerate polveri sottili generate da arredamento e dispositivi elettronici - in altri composti non o comunque meno nocivi, riducendo così i gas serra.

In generale, le vernici biologiche sono pitture a basso impatto ambientale, realizzate con ingredienti naturali, sicure per chi le produce, per chi le utilizza e per chi abita in casa. Sono presenti in una vasta gamma di colori e sfumature non affatto inferiore a quella delle "sorellastre" chimiche. 
Vantaggi di acquistare pitture e vernici ecologiche:
- hanno la stessa (o a volte perfino più alta) resa e copertura omogenea in fase di applicazione rispetto ad una vernice chimica;
sono inodori e, quindi, possono essere perfino applicate anche con finestre chiuse consentendo di soggiornare nell'ambiente trattato poco dopo l'applicazione;
- sono completamente prive di sostanze volatili nocive ed irritanti, cosa che le rende particolarmente adatte per trattare gli interni delle stanze a maggiore frequentazione e le camere dei bambini - soggetti allergici, asmatici o sensibili ad agenti chimici;
- favoriscono la naturale traspirazione del materiale trattato. Questo è un particolare estremamente importante, soprattutto nel caso si decida di tinteggiare le pareti, in quanto si evita l'impermeabilizzazione dei muri che dovrebbero fungere da filtri per lo scambio ed il riequilibrio di umidità tra l'esterno e l'interno della casa, consentendo così una maggiore salubrità degli ambienti in cui si vive;
- alcune di queste sono in grado di attrarre le polveri sottili presenti nella stanza e di "bonificare" l'aria della casa.
Come riconoscere le vernici biologiche
Anche per le vernici si applica l'apposito marchio di qualità ecologica ECOLABEL dell'Unione Europea e in generale si consiglia, prima di acquistare le tinture, di leggere le etichette e scegliere prodotti recanti il simbolo che contraddistingue la certificazione europea per essere certi di investire nella qualità e nella tutela della salute. La vernice ecologica, inoltre, non è affatto difficile da acquistare. Qualsiasi rivenditore di vernici dovrebbe disporle. Se, invece, proprio non siete amanti del fai da te chiedetela espressamente al pittore a cui affiderete i lavori in casa. (Alessandro Ribaldi)

venerdì 26 ottobre 2012

Investimenti immobiliari: acquistare un immobile locato

In questo periodo di instabilità bancaria, investire nel mattone può essere una valida alternativa per i risparmiatori. Quando si compra casa per scopo investimento i parametri che guidano la scelta possono differire dall’ipotesi di compravendita immobiliare a scopo abitativo. Si può infatti prendere in considerazione l’acquisto di un immobile locato, ovvero nel quale risiedono regolarmente degli inquilini. Il primo vantaggio di questo tipo di acquisto è sicuramente economico: comprare una casa non immediatamente disponibile permette di risparmiare circa il 15-25% sul valore del bene. Peraltro, se l’obiettivo è quello di rivendere la casa in un futuro non troppo lontano, si recupera un altro 15-25% rivendendola senza inquilini dentro. Ovviamente per usufruire di queste percentuali di sconto e di ricavo extra, occorre acquistare e vendere nelle giuste fasi del ciclo del mercato immobiliare, ovvero quella discendente (se non proprio il punto minimo) per l’acquisto e il picco massimo per la vendita. Molto poi dipende dal tipo di contratto di locazione in essere (e in particolare dalla sua durata) e da altri fattori, come l’età dell’inquilino e l’ammontare del canone di affitto, che viene considerato come una rendita immediata. Poniamo ad esempio il caso di un immobile locato in cui vive un inquilino unico molto anziano o il cui contratto di affitto è quasi giunto al termine: dal punto di vista del venditore la compravendita sarà considerata quasi al pari di una nuda proprietà, salvo una particolare urgenza nel concludere la trattativa. Non sono rari peraltro i casi in cui le case locate sono oggetto di aste immobiliari e quindi vendute a prezzi notevolmente più bassi rispetto all’andamento del mercato. Va detto infine che, se si finanzia l’acquisto con un muto, l’importo del canone d’affitto può servire a pagare la rata e quindi si ha la possibilità di fare un investimento a lungo termine a costo zero. ACQUISTO CASA LOCATA: I RISCHI CHE SI CORRONO – Il rischio maggiore dell’acquisto di un immobile già locato è quello dell’impossibilità di liberarlo nel breve termine. Questo riguarda intuitivamente chi è interessato alla trattativa come prima casa e non a fini di investimento. I ritardi e le difficoltà connesse all’esecuzione degli sfratti infatti potrebbero impedirvi di entrare in casa anche per diversi anni. Va inoltre valutata preventivamente la rendita dell’affitto in essere. Se questa non è particolarmente elevata sappiate che, fino alla scadenza del contratto, non potrete modificarne le condizioni.

mercoledì 24 ottobre 2012

Il piano di ammortamento di un mutuo

Con "ammortamento" si intende la restituzione graduale della somma ricevuta per il mutuo, ovvero il piano di rimborso rateale del finanziamento. 
La quota da restituire è la "quota capitale" ed è calcolata come somma del denaro ricevuto e degli interessi da pagare all'istituto di credito.

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia, anche in virtù della sua semplicità concettuale, è senza dubbio il piano di ammortamento alla francese: la rata che il cliente dovrà pagare sarà costante (tasso fisso), ma la sua composizione varierà nel tempo: dapprima sarà composta quasi esclusivamente dagli interessi, progressivamente aumenterà la percentuale di quota capitale e diminuiranno gli interessi.
In pratica per chi non ha in mente una estinzione anticipata del mutuo non cambia nulla, la rata sarà sempre quella e non ci sarà nulla di cui preoccuparsi.
Diverso sarà il caso di chi vorrà invece estinguere anticipatamente il mutuo: dopo alcuni mesi infatti gli interessi saranno già stati versati completamente alla banca, ma non la quota capitale, che potrebbe essere rimasta intatta: il vantaggio derivante da un’eventuale estinzione anticipata diminuirà in pratica sempre più con l’andare del tempo.
Lo stesso rischio interessa anche chi contrae un mutuo a tasso misto con previsione di passare ad un tasso fisso dopo un periodo prestabilito.
Un'altra tipologia di piano d'ammortamento del mutuo è quello all'italiana, caratterizzato da un importo variabile della rata.
Con il piano d'ammortamento all'italiana il capitale che viene rimborsato allo scadere della rata è fisso, mentre gli interessi che vi vengono sommati andranno progressivamente decrescendo in quanto calcolati su una quota residua sempre minore.
L'importo della rata è quindi decrescente con l'andare del tempo, salvi cambiamenti sul tasso di interesse.
Come il piano d'ammortamento alla francese, il piano d'ammortamento tedesco è caratterizzato da una rata costante durante tutto il periodo del rimborso.
La differenza con il piano alla francese è che il pagamento degli interessi avviene in via anticipata, cioè prima del periodo in cui questi matureranno.
Anche in questo caso la composizione della rata vedrà diminuire nel tempo gli interessi ed aumentare il capitale residuo, fino alle ultime rate composte esclusivamente da capitale residuo.
Pagare gli interessi in via anticipata, nel piano d'ammortamento tedesco, determina un abbassamento del loro valore nominale rispetto ad un piano alla francese equivalente.

lunedì 22 ottobre 2012

Condominio e Mediazione obbligatoria


Condominio e mediazione obbligatoria. In materia condominiale è entrata in vigore dal 21 marzo 2012 la mediazione obbligatoria. Ciò comporta il fatto che prima di poter instaurare un giudizio per cause condominiale è necessario preventivamente esperire  un tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli organismi iscritti in un apposito registro tenuto dal ministero della giustizia. 
Il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio per tutta una serie di controversie che pur non essendo strettamente catalogabili come condominiali, riguardano comunque il condominio. Si pensi alle liti in materia di diritti reali: si casi in cui sia controverso se un determinato bene  come il ballatoio debba essere considerato di proprietà comune  o di proprietà esclusiva del condomino; si pensi anche alle numerose questioni inerenti le servitù di veduta o di passaggio che spesso sono causa di conflitto tra i vicini. 
Altre controversie sottoposte a mediazione e che possono trovare origine nel condominio sono quelle in materia di divisione di immobili, comodati e locazione. Anche le controversie assicurative e bancarie possono avere come parti la compagnie condominiale: si pensi alla controversia tra un condomino e la compagnia che ha assicurato l'edificio per la responsabilità verso terzi o la banca presso la quale sia acceso il conto corrente condominiale. 
mediazione e condominioSono esclusi dalla mediazione obbligatoria i provvedimenti urgenti e cautelari e i procedimenti di cui all'articolo 5, comma 4, del dlg n. 28/2010. Di conseguenza, in materia condominiale non occorrerà esperire il tentativo di conciliazione nei seguenti casi:
-ricorsi per decreto ingiuntivo, inclusa l'opposizione;
-procedimenti urgenti e cautelari: si pensi ai ricorsi ex art. 700 c.p.c. Per tutelare i beni comuni da pericoli imminenti;
-procedimenti possessori: controversie riguardanti la natura di un bene comune;
-procedimenti in camera di consiglio: i casi di domanda di revoca o nomina dell'amministratore.(tutorcasa.it)

venerdì 19 ottobre 2012

Come trasformare un monolocale in un castello

Lo ammetto, questo post è un po una provocazione ma volevo fantasticare con voi sulle potenzialità delle case piccole. La crisi, purtroppo, costringe i pochi che riescono ad acquistare casa ad accontentarsi di spazi sempre più ridotti, ma è proprio che quando i mq si fanno piccoli che cresce la fantasia. 

E allora lasciatevi ispirare da questo ragazzo giapponese, Gary Chang, un giovane architetto che non ha voluto rinunciare a vivere nel centro di Hong Kong, trasformando un monolocale di 30 mq in una piccola reggia, ecosotenibile ed accogliente. Ma nell'ottica di "farsi bastare quel che hai" ci sono dei trucchi che possono essere adottati per evitare di sentirsi un topo in gabbia. Il trucco è un sistema di pareti mobili che consentono di usare lo stesso spazio per diverse funzioni. Rifiniture di pregio, soffitto a specchio, letto ribaltabile e perfino un'amaca al posto del divano. Ma la trovata irrinunciabile è allargare la minuscola finestra e farla diventare una intera parete a vetro.


Oppure dal giovane ed entusiasta Christian Schallert che in poco più di 24 mq ha saputo scovare potenzialità inaspettate. La sua idea è la stessa che abbiamo visto in "Ragazzo di campagna" quando Renato Pozzetto, appena arrivato in città, si trova a vivere in un microspazio in stile giapponese. Quindi scomparti e ribaltine come se piovesse, doccia in sala e tanto buon umore. Cosa avvantaggia però il giovane architetto fai da te? Vivere in un attico a Barcellona e avere un terrazzo. Bella forza. Complimenti comunque a chi affronta col sorriso l'impresa epica di abitare in quella che sembra più una piccola barca piuttosto che una casa.

Sono consapevole che i due esempi che vi ho riportato rappresentano l'estremo di una soluzione ma mi piace l'idea di sapere che al mondo esistano menti geniali che sappiano fare di necessità virtù.

mercoledì 17 ottobre 2012

Mancata registrazione del contratto di locazione: ecco i rimedi


rimedi omessa registrazione affittoSe non si è provveduto alla registrazione del contratto di locazione sono previste le seguenti sanzioni:
- Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta in caso di omissione della registrazione;
- Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta sulla differenza, se il canone accertato dall’ufficio, anche se ridotto di ¼, è superiore a quello dichiarato;
- Dal 200% al 400% dell’imposta corrispondente, se l’ufficio contesta l’occultazione, anche parziale, del canone percepito; l’omesso pagamento delle annualità successive prevede l’applicazione di una sanzione del 30% dell’imposta dovuta. 
rimedi contro le sanzioni su esposte consistono nel ravvedimento operoso che permette di regolarizzare  sia la tardiva registrazione del contratto di locazione, sia il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione dei contratti. 
Tale regolarizzazione volontaria consente al contribuente di ottenere una riduzione della sanzione originaria. 
Naturalmente la riduzione sarà tanto maggiore quanto minore è il periodo di tempo trascorso tra la scadenza del termine non rispettato e la regolarizzazione. Tale regolarizzazione consiste nel pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta di registro, sanzione ridotta ed interessi. 
Nello specifico, in caso di mancata registrazione,  bisogna pagare:
- Una sanzione del 15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza;
- Una sanzione del 24% dell’imposta dovuta (1/5 del 120%) se si provvede entro un anno dalla scadenza.
Se si sbaglia nell’indicare il codice tributo o il codice ufficio nel modello F23, non occorre pagare la sanzione se si presenta una comunicazione scritta all’ufficio interessato. 
sanzioni mancata registrazione In caso di pagamenti tardivi, occorre versare:
- Una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- Una sanzione del 6% dell’imposta dovuta (1/5 del 30%) se il versamento è fatto entro un anno dalla scadenza.
Nel caso poi che venga notificato al contribuente un avviso di accertamento, è comunque possibile pagare delle sanzioni ridotte fino a ¼.  Ciò è possibile nello specifico quando:
- In pagamento è fatto entro i termini per proporre ricorso; in tal caso viene versato ¼ della sanzione irrogata dall’ufficio mediante l’atto di accertamento;
- L’accertamento è definito per adesione, ossia mediante un procedimento in cui l’imponibile viene definito in misura inferiore rispetto all’atto di accertamento.
Questa possibilità però non è consentita nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stato registrato ma non sia stata pagata l’imposta per le annualità successive. 
Si tenga presente che il ravvedimento è consentito solo se non è già intervenuto l’ufficio con atti di contestazione, di accertamento o mediante accessi, ispezioni e controlli di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. (tutorcasa.it)