giovedì 27 settembre 2012

Niente lavoro? Mutuo sospeso. Ecco la riforma Fornero

Oggi vi voglio segnalare questo interessante articolo relativo alle ultimissime novità introdotte in questi giorni dalla riforma attuata dal ministro Fornero, relativo ai mutui, offrendo la possibilità a chi a perso il lavoro di sospendere le rate per l'acquisto della prima casa. Buona lettura.

CON LA RIFORMA DEL LAVORO varata dal ministro Fornero tra le tante novità introdotte, c’è quella della sospensione del mutuo per chi,involontariamente, perde il lavoro.
LA NUOVA LEGGE ha stravolto i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Tale fondo permette un accesso agevolato ai mutui per l’acquisto della prima casa, per consentire di accendere un mutuo per l’acquisto prima casa.
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ garantiva a chi ne aveva diritto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, e gli oneri finanziari corrispondenti agli interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario venivano addebitati al Fondo. La sospensione del mutuo per l’acquisto prima casa avveniva a specifiche condizioni , quali
-LA PERDITA DEL LAVORO dipendente a tempo indeterminato o per fine del contratto di lavoro parasubordinato senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi,

- PER DECESSO O SOPRAVVENIENZA di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente,
- PER SPESE MEDICHE documentate non inferiori a 5mila euro,
PER SPESE DI MANUTENZIONE o ristrutturazione necessarie per importi non inferiori a 5mila euro,

- PER L’AUMENTO DELLA RATA del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.
CON LA RIFORMA FORNERO la sospensione del pagamento della rata del mutuo è subordinata soltanto ad eventi individuati dalla riforma, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione. 
TRA I REQUISITI PER POTER ottenere la sospensione delle rate del mutuo restano la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non verrà più tenuto in considerazione il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, né i costi di ristrutturazione nè l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%. 

RESTANO FUORI ANCHE le risoluzioni consensuali, le dimissioni non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
L’ISTITUTO DI CREDITO può concedere la sospensione senza che siano fornite, ulteriori garanzie aggiuntive, e senza il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie. Emanuela Mingotti

martedì 25 settembre 2012

2. Risparmio sull' acqua: consigli utili per ridurre i consumi

L’acqua potabile è una risorsa importante per la vita dell’uomo per questo è fondamentale non sprecarla e non farne un uso eccessivo.

Alcuni accorgimenti possono aiutare a ridurre il consumo d’acqua all’interno delle abitazioni con una notevole diminuzione di inutili sprechi ma anche di costi eccessivi. Vediamo qualche consiglio per migliorare l’utilizzo quotidiano di acqua:


Gestione rubinetti: Un’abitudine che invece è buona norma imparare è l’utilizzo intelligente dei rubinetti: lasciare scorrere l’acqua quando non serve è una pratica davvero inutile e dispendiosa. La giusta gestione del rubinetto durante la rasatura o il lavaggio di mani, denti, capelli oppure pentole e stoviglie, assicura lo stesso risultato a costi e sprechi nettamente inferiori.
Gestione acqua potabile: Altra buona norma, in cui i paesi stranieri sono maestri, è quella di utilizzare l’acqua potabile esclusivamente per quegli usi in cui è davvero necessaria (es. alimentazione) e destinare ad usi meno importanti acqua riutilizzata.
Sciacquone del Water: lo scarico del water consuma in genere 10 litri di acqua per ogni getto, anche se in alcuni casi tale potenza è eccessiva. Per risparmiare acqua in questo caso ci sono due possibilità: la prima, più rustica, prevede di inserire all’interno della vaschetta una bottiglia d’acqua di un litro ermeticamente chiusa; la seconda, più tecnologia, consiste nell’installare un impianto con doppio pulsante di scarico in modo da utilizzare la giusta quantità di acqua in base all’esigenza. In entrambi i casi il risparmio è garantito.
Miscelatori d’aria: Senza modificare le proprie abitudini è possibile ridurre il consumo giornaliero d’acqua tramite l’ adozione di miscelatori d’aria che, applicati a docce e rubinetti, permettono di mescolare l’acqua con l’aria assicurando la stessa pressione, ma consumi dimezzati.




sabato 22 settembre 2012

Condominio, in arrivo nuove regole. Ancora molti dubbi su due articoli

Vi lascio con un interessante articolo uscito sul Mattino di appena 5 gg fa, relativo a tutte le novità del contesto condominio. Buon fine settimana.

ROMA - Addio all'incubo dell'assemblea di condominio con i vicini che si guardano in cagnesco? No. Ma almeno saranno salve le feste comandate, da qualunque fede religiosa, almeno quelle riconosciute dallo Stato. Lo 'stop' all'assemblea condominiale irrispettosa delle tradizioni religiose è una delle novità della riforma del condominio che, dopo una lunga gestazione, tra Senato e Camera approda da domani in aula a Montecitorio (martedì scade il termine per gli emendamenti).

La riforma modificata sarà poi rispedita a Palazzo Madama dove dovrebbe essere definitivamente convertita in legge. Ma molti sono i dubbi ancora presenti sul testo: in particolare su due articoli inseriti dalla Camera durante l'esame in commissione sui quali in Governo ha già espresso parere negativo.

Si tratta dell'istituzione presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio del «Registro degli amministratori di condominio» (articolo 26) e del «Registro del Repertorio dei condominii» (articolo 25). Il parere negativo è legato all'onerosità delle norme e all'aggravio, in termini burocratici, che da esse scaturirebbe. In attesa che si sciolgano dunque gli ultimi nodi, tra le novità del testo c'è l'arrivo (facoltativo, come del resto è già oggi, quantomeno perché non esplicitamente vietato) del sito internet del condominio.

L'assemblea potrà infatti deliberare in tal senso (sarà difficile però perché le spese relative saranno a carico dei condomini) e realizzare il proprio sito internet dal quale i singoli condomini, previa richiesta di password, potranno scaricare i rendiconti mensili, le stesse delibere e documentazione varia. E se i condomini non sono convinti della trasparenza della gestione, le stesse assemblee (con una maggioranza meglio identificata) potranno decidere di nominare un revisore condominiale dei conti.

Altra novità riguarderebbe la nomina dell'amministratore del condominio che avrebbe durata doppia rispetto a quella attuale (da 1 a 2 anni). Anche se il dubbio da molti espresso in questo caso è: se l'amministratore non sa, ad esempio, fare bene il suo lavoro, perché tenerlo un anno in più? E sempre per gli amministratori è prevista la stipula (su richiesta dell'assemblea) di una polizza assicurativa contro i rischi professionali, anche in questo caso però a carico dei condomini.

Novità anche nella definizione e nella protezione delle cosiddette «parti comuni». Queste includeranno ad esempio anche i sottotetti destinati appunto all'uso comune. E una stretta arriva per chi arreca danni o disturba: vengono infatti meglio esplicitati concetti già tali in giurisprudenza. Come ad esempio eventuali delibere dell'assemblea per la cessazione delle attività che incidono negativamente sulle cose comuni, e quindi anche sulla tranquillità comune.

Si stabilisce infine la possibilità del distacco dal riscaldamento centralizzato in caso di malfunzionamento. Tra le novità del testo alcune zone grigie come ad esempio la possibilità (articolo 13) per l'assemblea dei condomini di autorizzare l'amministratore a partecipare o collaborare a programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali per favorire il recupero del patrimonio edilizio, la vivibilità urbana e la sostenibilità ambientale della zona nella quale il condominio è ubicato. Scelta difficile considerando che spesso si scatenano guerre di palazzo per decisioni molto meno impegnative.

giovedì 20 settembre 2012

E se scegliessi la carta da parati?


La carta da parati può far sembrare ancor più bella la vostra casa. Tuttavia, la scelta di come coprire le pareti può diventare un bel pasticcio se non viene fatta con cognizione di causa. Il colore e la consistenza della carta da parati possono anche influenzare l’umore e le emozioni di chi si trova nella stanza. Quindi è necessario essere oculati nella scelta e qualsiasi decisione dev’essere presa prima di effettuare l’acquisto. Nonostante la vasta scelta sul mercato, non c’è bisogno di essere arredatori per trovare quella migliore per la propria casa. Continuate a leggere per scoprire come scegliere la carta da parati.

Fase 1: Colore e modello. Ricordate che il colore non ha solo la capacità di modificare il disegno degli interni ma ha anche un impatto sulla vostra vita e sull’atmosfera che si può creare all’interno della vostra casa. Alcuni colori possono illuminare una stanza, altri possono renderla cupa. Prendetevi il tempo per leggere riviste specializzate ed immaginare come volete la vostra casa. Non sempre il vostro colore preferito può star bene su una parete.

Fase 2: Arredamento interno. Se si ha difficoltà a decidere il colore e il modello della carta da parati, guardarsi intorno. A seconda del colore dei mobili, dovrebbe venire automatica la scelta del colore della carta da parati. Anche il tema può rientrare nello stesso meccanismo.

Fase 3: Durata. La carta da parati standard può non essere l’ideale per una certa parte della vostra casa. Per la cucina e il bagno, è necessario qualcosa di più duraturo come il vinile. Questo tipo di carta da parati è in grado di sopportare l’esposizione a umidità e grasso per molti anni. Altri tipi di carta non sarebbero ugualmente resistenti ad andrebbero bene per stanze più “delicate” come un soggiorno.

Fase 4: Prezzo. Si possono cercare e confrontare i prezzi nei negozi, depliant o su internet. I prezzi possono variare a seconda della qualità della carta, colore e stile. Chiedere se è possibile ottenere sconti.

Fase 5: Ottenere campioni quando siete indecisi. Se non riuscite a scegliere tra due o tre modelli diversi, chiedete al rivenditore di fornirvi dei campioni per portarli a casa e provarli. Attenzione però perché non tutti i campioni sono gratuiti.

A differenza dei vecchi tempi, la carta da parati oggi è più facile da applicare e rimuovere. Quindi se credi di aver fatto un errore sulla scelta, o se dopo alcuni anni vuoi cambiare il look della stanza, è possibile farlo con pochi e semplici passi. (leonardo.it)

martedì 18 settembre 2012

Le cooperative edilizie


Le cooperative edilizie hanno lo scopo di riunire in se persone con professioni diverse al fine di assicurare loro l'acquisto di un'abitazione in proprietà o in affitto; l’obbiettivo principale è quindi quello di procurare un alloggio direttamente ai soci, che in fase di costituzione devono essere almeno nove. Si tratta quindi di società senza scopo di lucro.

Ciascuna cooperativa edilizia si regge su un Presidente e un Consiglio di Amministrazione. Le operazioni che la cooperativa deve fare sono quelle di acquisizione di un’area edificabile, valutazione degli indici di edificabilità e quindi delle potenzialità dell’area, sviluppo di un progetto, indizione di una procedura di appalto dei lavori a un costruttore.

Si possono individuare due forme di cooperative edilizie:

1) cooperative a proprietà indivisa: i soci aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l'assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un particolare alloggio. La cooperativa procede così a realizzare degli immobili di civile abitazione che entrano a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari. I soci assegnatari ovviamente contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso il versamento della quota sociale sia attraverso l'integrazione delle spese finanziarie non coperte dai mutui. II socio deve versare inoltre un canone di godimento, indicato nei regolamenti della cooperativa;

2) cooperative a proprietà individuale o divisa: i soci entrano a far parte della cooperativa edilizia intendendo ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione col contributo dei soci al finanziamento della costruzione dell'abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà.

Si deve poi fare una differenza fra cooperative edilizie a contributo erariale e cooperative edilizie cosiddette libere.

Le cooperative edilizie del primo tipo, che godono di contributi pubblici, sono vincolate alle disposizioni normative contenute nell R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, Testo unico dell'edilizia popolare ed economica. In particolare, le cooperative che intendono usufruire di contributi statali o locali, devono essere iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione, del Ministero del Lavoro.
Le imprese costruttrici sono tenute a garantire i soci da un eventuale fallimento mediante una polizza assicurativa contro i vizi, di validità decennale, e una fidejussione bancaria che assicuri il pagamento delle rate fino alla sottoscrizione dell’atto notarile.
All’interno del Decreto Legislativo 122/2005 sono scanditi tutti i casi in cui l’acquirente ha diritto alla restituzione della somma versata nel caso in cui il costruttore fallisca.

Le cooperative libere, invece, non godono di contributi statali o di altro, ma trovano i finanziatori tramiteprestiti dei soci e mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito.

Dal punto di vista del regime fiscale, si rimanda alla legge 388/2000 che stabilisce che "ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa “si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze", si ha pertanto una deduzione dal reddito soggetto a IRPEG.

Le cooperative edilizie sono soggette a particolari agevolazioni relativamente alle imposte di bollo e diregistro ( D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) per:

- Esenzione da imposta di bollo per gli atti costitutivi, di ammissione e recesso dei soci, i documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali;
- gli atti costitutivi possono essere registrati gratuitamente;
- gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, da pagare una sola volta per ciascun atto registrato.
- in base a quanto disposto dal R.D. 1165/1938, inoltre, le cooperative edilizie godono di una riduzione dell'imposta sulle concessioni governative pari a un quarto della stessa.

lunedì 17 settembre 2012

Imu, entro oggi la seconda rata

Seconda rata in scadenza, oggi lunedì 17 settembre, per tutti i proprietari di prima e seconda casa che hanno scelto la dilazione dell'importo totale in tre tranches. Ricordiamo a tutti gli interessati che il pagamento dovrà avvenire tramite un modello F24 e che la terza ed ultima rata scadrà a dicembre prossimo.